Leggete il bel racconto autobiografico di Franco Bomprezzi). Questa volta non scriverò io (ne avevo già parlato qui), lascerò, com’è giusto che sia in un blog, la parola ad Ann, una mamma coraggio e alla sua lettera.
«…Il post (quello su Quasi amici) arriva a puntino: proprio stamane l’insegnante di sostegno di
mio figlio si è lamentata del fatto che se una compagna di classe passa
vicino alla carrozzina, il mio ragazzo l’afferra per il braccio, non la
lascia andare etc etc. «La pulsione sessuale è terribile» mi dice come
se fossi un’anima bella che non si è accorta che il figlio è cresciuto.
Ovviamente le ho risposto in modo brutale sconcertandola. Avrà fatto
pure il suo addestramento come sostegno con allegato corso di
“psicologia del disabile” in 12 lezioni ma… non può comprendere proprio
tutto perché non lo vive.
«Una madre della mia sottotribù invece
mi ha insegnato parecchio. Lo scorso settembre mi ha telefonato alle
due di notte chiedendomi di andarla a prendere in una certa via e di
portare la macchina grande con il mio tagliando perché era con suo
figlio e la carrozzina. Quando arrivo sul luogo li trovo per strada con
due tutori dell’ordine imbarazzatissimi e rossi come peperoni. Carico in
macchina figlio, carrozzina e madre e andiamo in un locale del centro
ancora aperto dove mi racconta quello che le è successo.
Il figlio è maggiorenne, lei è divorziata e il padre si è rifatto
una famiglia completa di due figli sani ancora pargoli. Così è toccato a
lei provvedere (alla sessualità del figlio ndr) perché la nuova moglie…
non gradisce. Indagini lunghe e discrete presso colleghi e amici per
trovare una “casa” con una tenutaria e ragazza disponibili, ovviamente a
prezzo maggiorato, ad accogliere un disabile. Per un po’ va bene e il
ragazzo è felice e la ragazza è “fissa”.
Purtroppo quella sera arriva una incursione. Lei è seduta vicino
all’entrata con un libro di matematica (è insegnante), i suoi bravi
capelli brizzolati e la figura pesante dei suoi anni. Sconcerto dei
tutori dell’ordine neanche avessero visto un gatto in un canile. Poi una
delle tutrici dell’ordine arriva trafelata “c’è di là un ragazzo che
chiede della mamma”. La mia amica si alza e dice “mbeh penso che dovrei
vestirlo se c’è qualcuno che mi aiuta”. Panico tra i custodi della
legge. Alla fine permettono alla “ragazza fissa” di aiutare la madre.
Poi bisogna portare tutti, clienti e ragazze, in centrale dove
verranno identificati mentre la tenutaria viene arrestata. Sono pronti
due furgoni di sotto. La mia amica propone di seguirli con il figlio con
la propria macchina ma i tutori rifiutano. Allora come far salire il
ragazzo, ormai molto agitato, sul furgone? Altro panico e intanto la
maitresse blatera che lei fa un buon servizio sociale e che aiuta i
bisognosi, vedete c’è pure il povero disabile etc. Alla fine due forzuti
tutori scaraventano ragazzo e carrozzina sul furgone delle ragazze che
lo accolgono con boati, urla e risate.
In Centrale arriva subito il magistrato che messo al corrente
della particolarità non sa che pesci pigliare. E qui la mia amica mi
racconta un colloquio surreale:
– dove è suo marito? Io non ho marito, mi ha lasciato, pochi disabili hanno il padre.
– ma lei non ha un fratello o un amico per queste cose? No sono
figlia unica e questa faccenda non si delega agli amici. Il resto lo
tralascio e dico solo che non ho mai riso tanto in vita mia.
Si Simone c’è da ridere perché nella vita normale ci sono i
mariti e gli amici, che spariscono nella vita con un disabile. Perché
certi argomenti sono da uomini normali, ma le madri dei disabili a volte
devono comportarsi da uomini, che lo vogliano o no. E uomini stessi,
quelli che fanno le leggi, quelli che comandano, quelli che ci
abbandonano a noi donne e madri diverse, non lo capiscono.
Anche se c’è un danno cerebrale, i nostri figli crescono e gli
ormoni quelli sono. I danni cerebrali a volte provocano modifiche
fisiche significative (bava alla bocca, incapacità di camminare) ma la
voglia di affetto, di un abbraccio, di un rapporto c’è sempre. Però
nessuno dei normali si sofferma su questo problema: per tutti il
disabile è un “infelice” (come si diceva una volta) e non un essere
umano con i suoi sentimenti e i suoi bisogni. Forse si considera il
disabile un angioletto puro, a volte brutto da vedere (altro che i
puttini del Mantegna!) ma comunque un qualcosa amorfo e non un qualcuno.
Ho l’impressione, poi, che molta gente non si renda conto che i
nostri figli debbano farsi la barba come tutti e dobbiamo fargliela noi e
così per tante altre cose. Ho l’impressione, invece, che molta gente
pensi che quando i nostri figli sono in casa si fanno la barba da soli,
mangiano da soli e vanno in bagno da soli. E queste cose, elementari e
sgradevoli, raramente vengono fatte vedere per l’intero in un film,
mitico per tutti “il figlio della luna”.
E allora come invocare la società perfetta, come meravigliarsi
dello sconcerto e dell’imbarazzo di un normale quando nessuno gli
scaraventa la realtà sotto il naso. Una realtà elementare: un disabile
ha bisogno di tutto ma proprio di tutto, senza ipocrisie e senza
repulsione, e senza neppure “distinguo” tra padre e madre perché Madre
Natura non fa sconti anche quando fa un torto.
Più che invocare una società perfetta non sarebbe meglio spingere
tutti noi a una riflessione più concreta, meno moralistica, più
veritiera? E diciamolo “più naturale”! E infine, finale come in tutti i
film che si rispettino: la mia amica ha trovato un’altra “casa”, il
figlio sembra contento della “nuova ragazza”, non ha avuto conseguenze,
l’ex marito non ha saputo niente e il 14 febbraio ha ricevuto un
mazzetto di roselline. Perché spesso quello che si nega ad un disabile
si nega anche alla madre».
Ho una confessione da fare… anche i disabili fanno sesso. Eh eh l’ho messa sul ridere, ma la sessualità e la disabilità sono un tabù per la società (TUTTO QUELLO CHE GIRA IN TORNO AL MIO MONDO
QUESTO BLOG PARLA DELLA DISABILITÀ, ED È PER QUESTO CHE È STATO INTITOLATO TUTTO QUELLO CHE GIRA IN TORNO AL MIO MONDO, LA DISABILITÀ È IL MIO MONDO E IN QUESTO MONDO CI STO BENE E SONO FELICE. SE SIETE CURIOSI DI CONOSCERE QUESTO MONDO, VENITE A TROVARMI SE VI FA PIACERE.
venerdì 9 novembre 2012
martedì 16 ottobre 2012
lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Rita
Genovesi
lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Caro Presidente Giorgio Napolitano, purtroppo non avevo tutti i torti, quando circa un anno fa rimandai a Lei la mia tessera elettorale, lamentando che, per come si muoveva la politica negli ultimi anni nel nostro paese, ero allarmata e preoccupata per il mio futoro, Persona con disabilità, non sentendomi più rappresentata da nessuno! Giudicando da allora una politica forte con i deboli e debole con i forti, non degna di un paese civile.
le notizie che si delineano all'orizzonte leggendo il decreto proposto dal governo "approvato in seduta notturna" sul cosiddetto patto di stabilità conferma l'allarme che già le lanciai, confidando a Lei con quel gesto, il mio completo dissenso..
lo scenario che si prospetta è perfino peggio di quanto immaginavo, con tale gesto volevo rappresentare alla massima carica istituzionale "il Presidente della repubblica italiana" Purtroppo Lei non prendendo in considerazione il mio gesto e il gesto di molti altri genitori ci ha fatto rispondere dal segretario di stato che il nostro allarme era ingiustificato e ingigantito dai mass media e che di tale situazione si sarebbe occupata presto la conferenza stato regione, con assoluta mancanza di sensibilità ci ha rimandato la tessera elettorale da ritirare in questura, senza degnarci di una ben che minima considerazione. Se Lei avesse avuto ragione questo sarebbe stata poca cosa "comunque grave" ora purtroppo per noi la cosa si è fatta drammatica.
l' annunciata riduzione dell'indennità di accompagnamento oramai per il governo è cosa fatta, senza ravvedimenti calerà come un'ascia sugli sgravi fiscali, e il tutto peserà sulle famiglie e sui disabili in maniera vergognosa e non degna di un paese civile che dovrebbe attenersi al dettame Costituzionale, si pensa di intervenire sui dei benefici della legge 104, conquistata con anni di lotte civili, che colpisce e offende i disabili, perchè impedirebbe ai familiari escluso genitori di assisterli nei loro bisogni essenziali.
Questo governo da Lei voluto ha passato il segno della decenza, dopo la crisi del 29 il regime nazista di Hitler pensò che per risollevare le sorti della sua nazione bisognava risparmiare, eliminando "i diversi" utilizzando i forni crematori e le camere a gas "tristi ricordi" ora con l'era moderna si sono affinati i metodi ma, la storia non cambia, ci farete morire di stenti semplicemente staccandoci il gas e lasciandoci in solitudine, chiusi nelle nostre case.
Caro Presidente il comitato 14 settembre, comitato spontaneo di genitori, disabili, famigliari,amici, e società civile è stato già in presidio ad oltranza con uno sciopero della fame il 10 e 11 ottobre per incontrare le Istituzioni, e la informo invitandola che dal 16 ottobre ci sarà lo stesso presidio con le stesse modalità, che si materializzerà sotto il ministero del lavoro e delle politiche sociali alle ore 9,30.
vede Presidente per noi, la posta in gioco è davvero alta, non ci arrendiamo, ne va della nostra vita e della nostra dignità.
lo credo che ora per noi si tratti di un disastro annunciato e se la politica non tornerà a fare il suo lavoro mostrandosi un paese civile di cui Lei è presidente sarà alla fine del suo percorso democratico. penso che ciascuno dovrà fare la sua parte noi non retrocederemo a questa ennesima ingiustizia chiederemo un incontro al ministro Fornero, per fare proposte serie a questa classe politica che ci stà portando alla fine e stà decidendo della nostra vita, sarebbe gradita una Sua anche se parziale presenza, o una Sua parola che aiuti al dialogo prima che per milioni di italiani, non solo non si sentano più rappresentati ma vengano condannati a morire di stenti con il suo silenzio assenso. spero prenda in considerazione il mio appello, non lasciando nel dimenticatoio dei Suoi cassetti il grido di un popolo, ricordandole che non siamo un mondo a parte ma una parte del mondo.
Un cittadino italiano Rita Genovesi.
Caro Presidente Giorgio Napolitano, purtroppo non avevo tutti i torti, quando circa un anno fa rimandai a Lei la mia tessera elettorale, lamentando che, per come si muoveva la politica negli ultimi anni nel nostro paese, ero allarmata e preoccupata per il mio futoro, Persona con disabilità, non sentendomi più rappresentata da nessuno! Giudicando da allora una politica forte con i deboli e debole con i forti, non degna di un paese civile.
le notizie che si delineano all'orizzonte leggendo il decreto proposto dal governo "approvato in seduta notturna" sul cosiddetto patto di stabilità conferma l'allarme che già le lanciai, confidando a Lei con quel gesto, il mio completo dissenso..
lo scenario che si prospetta è perfino peggio di quanto immaginavo, con tale gesto volevo rappresentare alla massima carica istituzionale "il Presidente della repubblica italiana" Purtroppo Lei non prendendo in considerazione il mio gesto e il gesto di molti altri genitori ci ha fatto rispondere dal segretario di stato che il nostro allarme era ingiustificato e ingigantito dai mass media e che di tale situazione si sarebbe occupata presto la conferenza stato regione, con assoluta mancanza di sensibilità ci ha rimandato la tessera elettorale da ritirare in questura, senza degnarci di una ben che minima considerazione. Se Lei avesse avuto ragione questo sarebbe stata poca cosa "comunque grave" ora purtroppo per noi la cosa si è fatta drammatica.
l' annunciata riduzione dell'indennità di accompagnamento oramai per il governo è cosa fatta, senza ravvedimenti calerà come un'ascia sugli sgravi fiscali, e il tutto peserà sulle famiglie e sui disabili in maniera vergognosa e non degna di un paese civile che dovrebbe attenersi al dettame Costituzionale, si pensa di intervenire sui dei benefici della legge 104, conquistata con anni di lotte civili, che colpisce e offende i disabili, perchè impedirebbe ai familiari escluso genitori di assisterli nei loro bisogni essenziali.
Questo governo da Lei voluto ha passato il segno della decenza, dopo la crisi del 29 il regime nazista di Hitler pensò che per risollevare le sorti della sua nazione bisognava risparmiare, eliminando "i diversi" utilizzando i forni crematori e le camere a gas "tristi ricordi" ora con l'era moderna si sono affinati i metodi ma, la storia non cambia, ci farete morire di stenti semplicemente staccandoci il gas e lasciandoci in solitudine, chiusi nelle nostre case.
Caro Presidente il comitato 14 settembre, comitato spontaneo di genitori, disabili, famigliari,amici, e società civile è stato già in presidio ad oltranza con uno sciopero della fame il 10 e 11 ottobre per incontrare le Istituzioni, e la informo invitandola che dal 16 ottobre ci sarà lo stesso presidio con le stesse modalità, che si materializzerà sotto il ministero del lavoro e delle politiche sociali alle ore 9,30.
vede Presidente per noi, la posta in gioco è davvero alta, non ci arrendiamo, ne va della nostra vita e della nostra dignità.
lo credo che ora per noi si tratti di un disastro annunciato e se la politica non tornerà a fare il suo lavoro mostrandosi un paese civile di cui Lei è presidente sarà alla fine del suo percorso democratico. penso che ciascuno dovrà fare la sua parte noi non retrocederemo a questa ennesima ingiustizia chiederemo un incontro al ministro Fornero, per fare proposte serie a questa classe politica che ci stà portando alla fine e stà decidendo della nostra vita, sarebbe gradita una Sua anche se parziale presenza, o una Sua parola che aiuti al dialogo prima che per milioni di italiani, non solo non si sentano più rappresentati ma vengano condannati a morire di stenti con il suo silenzio assenso. spero prenda in considerazione il mio appello, non lasciando nel dimenticatoio dei Suoi cassetti il grido di un popolo, ricordandole che non siamo un mondo a parte ma una parte del mondo.
Un cittadino italiano Rita Genovesi.
mercoledì 12 settembre 2012
L'Anffas denuncia "gli ultimi assurdi ed indiscriminati
provvedimenti derivanti dalla cosiddetta spending review, stabiliti con buona
pace dei diritti civili e umani delle persone con disabilità sanciti dalla
Convenzione Onu e con la colpevole indifferenza del Governo". Il 27
settembre riunione straordinaria sul tema della crisi: "Sarà solo l'inizio
di una battaglia"
sabato 8 settembre 2012
Eliminazione barriere architettoniche: IVA agevolata
La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
Agevolazioni sull'abitazione: l'IVA al 10%
E' stata prorogata, dalla Legge Finanziaria per il 2002
l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000 che prevede
l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati
destinati ad uso abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture
di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che
abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero
delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato che l'IVA agevolata si
applica solo per i seguenti prodotti, definiti "beni significativi":
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie,
videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, Agenzia per le Entrate - 6 febbraio 2001, n. 13/E
"Articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio
privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Risposta a quesiti".
Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.
Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.
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