La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e
per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è
opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale
della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità
o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si
riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente
finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere
architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni
sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente
che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”:
l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione
delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente
su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto
è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o
di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che
rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura,
emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26
ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando
una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si
verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società
commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un
professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il
bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante
all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è
prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente
considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente
l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione
che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
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