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sabato 8 settembre 2012

Eliminazione barriere architettoniche: IVA agevolata

La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.

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