E' stata prorogata, dalla Legge Finanziaria per il 2002
l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000 che prevede
l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati
destinati ad uso abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture
di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che
abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero
delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato che l'IVA agevolata si
applica solo per i seguenti prodotti, definiti "beni significativi":
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie,
videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti
sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione,
la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per
meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10%
sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul
costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su
una parte dell'importo finale che si determina con un contorto
meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si
applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della
differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni
significativi).
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