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sabato 8 settembre 2012

Agevolazioni sull'abitazione: l'IVA al 10%

E' stata prorogata, dalla Legge Finanziaria per il 2002 l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato che l'IVA agevolata si applica solo per i seguenti prodotti, definiti "beni significativi": ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).

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