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sabato 8 settembre 2012

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, Agenzia per le Entrate - 6 febbraio 2001, n. 13/E

"Articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Risposta a quesiti".

Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Domanda: Rientra nell'agevolazione in esame il contratto stipulato con un istituto di vigilanza?
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.


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