Leggete il bel racconto autobiografico di Franco Bomprezzi). Questa volta non scriverò io (ne avevo già parlato qui), lascerò, com’è giusto che sia in un blog, la parola ad Ann, una mamma coraggio e alla sua lettera.
«…Il post (quello su Quasi amici) arriva a puntino: proprio stamane l’insegnante di sostegno di
mio figlio si è lamentata del fatto che se una compagna di classe passa
vicino alla carrozzina, il mio ragazzo l’afferra per il braccio, non la
lascia andare etc etc. «La pulsione sessuale è terribile» mi dice come
se fossi un’anima bella che non si è accorta che il figlio è cresciuto.
Ovviamente le ho risposto in modo brutale sconcertandola. Avrà fatto
pure il suo addestramento come sostegno con allegato corso di
“psicologia del disabile” in 12 lezioni ma… non può comprendere proprio
tutto perché non lo vive.
«Una madre della mia sottotribù invece
mi ha insegnato parecchio. Lo scorso settembre mi ha telefonato alle
due di notte chiedendomi di andarla a prendere in una certa via e di
portare la macchina grande con il mio tagliando perché era con suo
figlio e la carrozzina. Quando arrivo sul luogo li trovo per strada con
due tutori dell’ordine imbarazzatissimi e rossi come peperoni. Carico in
macchina figlio, carrozzina e madre e andiamo in un locale del centro
ancora aperto dove mi racconta quello che le è successo.
Il figlio è maggiorenne, lei è divorziata e il padre si è rifatto
una famiglia completa di due figli sani ancora pargoli. Così è toccato a
lei provvedere (alla sessualità del figlio ndr) perché la nuova moglie…
non gradisce. Indagini lunghe e discrete presso colleghi e amici per
trovare una “casa” con una tenutaria e ragazza disponibili, ovviamente a
prezzo maggiorato, ad accogliere un disabile. Per un po’ va bene e il
ragazzo è felice e la ragazza è “fissa”.
Purtroppo quella sera arriva una incursione. Lei è seduta vicino
all’entrata con un libro di matematica (è insegnante), i suoi bravi
capelli brizzolati e la figura pesante dei suoi anni. Sconcerto dei
tutori dell’ordine neanche avessero visto un gatto in un canile. Poi una
delle tutrici dell’ordine arriva trafelata “c’è di là un ragazzo che
chiede della mamma”. La mia amica si alza e dice “mbeh penso che dovrei
vestirlo se c’è qualcuno che mi aiuta”. Panico tra i custodi della
legge. Alla fine permettono alla “ragazza fissa” di aiutare la madre.
Poi bisogna portare tutti, clienti e ragazze, in centrale dove
verranno identificati mentre la tenutaria viene arrestata. Sono pronti
due furgoni di sotto. La mia amica propone di seguirli con il figlio con
la propria macchina ma i tutori rifiutano. Allora come far salire il
ragazzo, ormai molto agitato, sul furgone? Altro panico e intanto la
maitresse blatera che lei fa un buon servizio sociale e che aiuta i
bisognosi, vedete c’è pure il povero disabile etc. Alla fine due forzuti
tutori scaraventano ragazzo e carrozzina sul furgone delle ragazze che
lo accolgono con boati, urla e risate.
In Centrale arriva subito il magistrato che messo al corrente
della particolarità non sa che pesci pigliare. E qui la mia amica mi
racconta un colloquio surreale:
– dove è suo marito? Io non ho marito, mi ha lasciato, pochi disabili hanno il padre.
– ma lei non ha un fratello o un amico per queste cose? No sono
figlia unica e questa faccenda non si delega agli amici. Il resto lo
tralascio e dico solo che non ho mai riso tanto in vita mia.
Si Simone c’è da ridere perché nella vita normale ci sono i
mariti e gli amici, che spariscono nella vita con un disabile. Perché
certi argomenti sono da uomini normali, ma le madri dei disabili a volte
devono comportarsi da uomini, che lo vogliano o no. E uomini stessi,
quelli che fanno le leggi, quelli che comandano, quelli che ci
abbandonano a noi donne e madri diverse, non lo capiscono.
Anche se c’è un danno cerebrale, i nostri figli crescono e gli
ormoni quelli sono. I danni cerebrali a volte provocano modifiche
fisiche significative (bava alla bocca, incapacità di camminare) ma la
voglia di affetto, di un abbraccio, di un rapporto c’è sempre. Però
nessuno dei normali si sofferma su questo problema: per tutti il
disabile è un “infelice” (come si diceva una volta) e non un essere
umano con i suoi sentimenti e i suoi bisogni. Forse si considera il
disabile un angioletto puro, a volte brutto da vedere (altro che i
puttini del Mantegna!) ma comunque un qualcosa amorfo e non un qualcuno.
Ho l’impressione, poi, che molta gente non si renda conto che i
nostri figli debbano farsi la barba come tutti e dobbiamo fargliela noi e
così per tante altre cose. Ho l’impressione, invece, che molta gente
pensi che quando i nostri figli sono in casa si fanno la barba da soli,
mangiano da soli e vanno in bagno da soli. E queste cose, elementari e
sgradevoli, raramente vengono fatte vedere per l’intero in un film,
mitico per tutti “il figlio della luna”.
E allora come invocare la società perfetta, come meravigliarsi
dello sconcerto e dell’imbarazzo di un normale quando nessuno gli
scaraventa la realtà sotto il naso. Una realtà elementare: un disabile
ha bisogno di tutto ma proprio di tutto, senza ipocrisie e senza
repulsione, e senza neppure “distinguo” tra padre e madre perché Madre
Natura non fa sconti anche quando fa un torto.
Più che invocare una società perfetta non sarebbe meglio spingere
tutti noi a una riflessione più concreta, meno moralistica, più
veritiera? E diciamolo “più naturale”! E infine, finale come in tutti i
film che si rispettino: la mia amica ha trovato un’altra “casa”, il
figlio sembra contento della “nuova ragazza”, non ha avuto conseguenze,
l’ex marito non ha saputo niente e il 14 febbraio ha ricevuto un
mazzetto di roselline. Perché spesso quello che si nega ad un disabile
si nega anche alla madre».
Ho una confessione da fare… anche i disabili fanno sesso. Eh eh l’ho messa sul ridere, ma la sessualità e la disabilità sono un tabù per la società (QUESTO BLOG PARLA DELLA DISABILITÀ, ED È PER QUESTO CHE È STATO INTITOLATO TUTTO QUELLO CHE GIRA IN TORNO AL MIO MONDO, LA DISABILITÀ È IL MIO MONDO E IN QUESTO MONDO CI STO BENE E SONO FELICE. SE SIETE CURIOSI DI CONOSCERE QUESTO MONDO, VENITE A TROVARMI SE VI FA PIACERE.
venerdì 9 novembre 2012
martedì 16 ottobre 2012
lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Rita
Genovesi
lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Caro Presidente Giorgio Napolitano, purtroppo non avevo tutti i torti, quando circa un anno fa rimandai a Lei la mia tessera elettorale, lamentando che, per come si muoveva la politica negli ultimi anni nel nostro paese, ero allarmata e preoccupata per il mio futoro, Persona con disabilità, non sentendomi più rappresentata da nessuno! Giudicando da allora una politica forte con i deboli e debole con i forti, non degna di un paese civile.
le notizie che si delineano all'orizzonte leggendo il decreto proposto dal governo "approvato in seduta notturna" sul cosiddetto patto di stabilità conferma l'allarme che già le lanciai, confidando a Lei con quel gesto, il mio completo dissenso..
lo scenario che si prospetta è perfino peggio di quanto immaginavo, con tale gesto volevo rappresentare alla massima carica istituzionale "il Presidente della repubblica italiana" Purtroppo Lei non prendendo in considerazione il mio gesto e il gesto di molti altri genitori ci ha fatto rispondere dal segretario di stato che il nostro allarme era ingiustificato e ingigantito dai mass media e che di tale situazione si sarebbe occupata presto la conferenza stato regione, con assoluta mancanza di sensibilità ci ha rimandato la tessera elettorale da ritirare in questura, senza degnarci di una ben che minima considerazione. Se Lei avesse avuto ragione questo sarebbe stata poca cosa "comunque grave" ora purtroppo per noi la cosa si è fatta drammatica.
l' annunciata riduzione dell'indennità di accompagnamento oramai per il governo è cosa fatta, senza ravvedimenti calerà come un'ascia sugli sgravi fiscali, e il tutto peserà sulle famiglie e sui disabili in maniera vergognosa e non degna di un paese civile che dovrebbe attenersi al dettame Costituzionale, si pensa di intervenire sui dei benefici della legge 104, conquistata con anni di lotte civili, che colpisce e offende i disabili, perchè impedirebbe ai familiari escluso genitori di assisterli nei loro bisogni essenziali.
Questo governo da Lei voluto ha passato il segno della decenza, dopo la crisi del 29 il regime nazista di Hitler pensò che per risollevare le sorti della sua nazione bisognava risparmiare, eliminando "i diversi" utilizzando i forni crematori e le camere a gas "tristi ricordi" ora con l'era moderna si sono affinati i metodi ma, la storia non cambia, ci farete morire di stenti semplicemente staccandoci il gas e lasciandoci in solitudine, chiusi nelle nostre case.
Caro Presidente il comitato 14 settembre, comitato spontaneo di genitori, disabili, famigliari,amici, e società civile è stato già in presidio ad oltranza con uno sciopero della fame il 10 e 11 ottobre per incontrare le Istituzioni, e la informo invitandola che dal 16 ottobre ci sarà lo stesso presidio con le stesse modalità, che si materializzerà sotto il ministero del lavoro e delle politiche sociali alle ore 9,30.
vede Presidente per noi, la posta in gioco è davvero alta, non ci arrendiamo, ne va della nostra vita e della nostra dignità.
lo credo che ora per noi si tratti di un disastro annunciato e se la politica non tornerà a fare il suo lavoro mostrandosi un paese civile di cui Lei è presidente sarà alla fine del suo percorso democratico. penso che ciascuno dovrà fare la sua parte noi non retrocederemo a questa ennesima ingiustizia chiederemo un incontro al ministro Fornero, per fare proposte serie a questa classe politica che ci stà portando alla fine e stà decidendo della nostra vita, sarebbe gradita una Sua anche se parziale presenza, o una Sua parola che aiuti al dialogo prima che per milioni di italiani, non solo non si sentano più rappresentati ma vengano condannati a morire di stenti con il suo silenzio assenso. spero prenda in considerazione il mio appello, non lasciando nel dimenticatoio dei Suoi cassetti il grido di un popolo, ricordandole che non siamo un mondo a parte ma una parte del mondo.
Un cittadino italiano Rita Genovesi.
Caro Presidente Giorgio Napolitano, purtroppo non avevo tutti i torti, quando circa un anno fa rimandai a Lei la mia tessera elettorale, lamentando che, per come si muoveva la politica negli ultimi anni nel nostro paese, ero allarmata e preoccupata per il mio futoro, Persona con disabilità, non sentendomi più rappresentata da nessuno! Giudicando da allora una politica forte con i deboli e debole con i forti, non degna di un paese civile.
le notizie che si delineano all'orizzonte leggendo il decreto proposto dal governo "approvato in seduta notturna" sul cosiddetto patto di stabilità conferma l'allarme che già le lanciai, confidando a Lei con quel gesto, il mio completo dissenso..
lo scenario che si prospetta è perfino peggio di quanto immaginavo, con tale gesto volevo rappresentare alla massima carica istituzionale "il Presidente della repubblica italiana" Purtroppo Lei non prendendo in considerazione il mio gesto e il gesto di molti altri genitori ci ha fatto rispondere dal segretario di stato che il nostro allarme era ingiustificato e ingigantito dai mass media e che di tale situazione si sarebbe occupata presto la conferenza stato regione, con assoluta mancanza di sensibilità ci ha rimandato la tessera elettorale da ritirare in questura, senza degnarci di una ben che minima considerazione. Se Lei avesse avuto ragione questo sarebbe stata poca cosa "comunque grave" ora purtroppo per noi la cosa si è fatta drammatica.
l' annunciata riduzione dell'indennità di accompagnamento oramai per il governo è cosa fatta, senza ravvedimenti calerà come un'ascia sugli sgravi fiscali, e il tutto peserà sulle famiglie e sui disabili in maniera vergognosa e non degna di un paese civile che dovrebbe attenersi al dettame Costituzionale, si pensa di intervenire sui dei benefici della legge 104, conquistata con anni di lotte civili, che colpisce e offende i disabili, perchè impedirebbe ai familiari escluso genitori di assisterli nei loro bisogni essenziali.
Questo governo da Lei voluto ha passato il segno della decenza, dopo la crisi del 29 il regime nazista di Hitler pensò che per risollevare le sorti della sua nazione bisognava risparmiare, eliminando "i diversi" utilizzando i forni crematori e le camere a gas "tristi ricordi" ora con l'era moderna si sono affinati i metodi ma, la storia non cambia, ci farete morire di stenti semplicemente staccandoci il gas e lasciandoci in solitudine, chiusi nelle nostre case.
Caro Presidente il comitato 14 settembre, comitato spontaneo di genitori, disabili, famigliari,amici, e società civile è stato già in presidio ad oltranza con uno sciopero della fame il 10 e 11 ottobre per incontrare le Istituzioni, e la informo invitandola che dal 16 ottobre ci sarà lo stesso presidio con le stesse modalità, che si materializzerà sotto il ministero del lavoro e delle politiche sociali alle ore 9,30.
vede Presidente per noi, la posta in gioco è davvero alta, non ci arrendiamo, ne va della nostra vita e della nostra dignità.
lo credo che ora per noi si tratti di un disastro annunciato e se la politica non tornerà a fare il suo lavoro mostrandosi un paese civile di cui Lei è presidente sarà alla fine del suo percorso democratico. penso che ciascuno dovrà fare la sua parte noi non retrocederemo a questa ennesima ingiustizia chiederemo un incontro al ministro Fornero, per fare proposte serie a questa classe politica che ci stà portando alla fine e stà decidendo della nostra vita, sarebbe gradita una Sua anche se parziale presenza, o una Sua parola che aiuti al dialogo prima che per milioni di italiani, non solo non si sentano più rappresentati ma vengano condannati a morire di stenti con il suo silenzio assenso. spero prenda in considerazione il mio appello, non lasciando nel dimenticatoio dei Suoi cassetti il grido di un popolo, ricordandole che non siamo un mondo a parte ma una parte del mondo.
Un cittadino italiano Rita Genovesi.
mercoledì 12 settembre 2012
L'Anffas denuncia "gli ultimi assurdi ed indiscriminati
provvedimenti derivanti dalla cosiddetta spending review, stabiliti con buona
pace dei diritti civili e umani delle persone con disabilità sanciti dalla
Convenzione Onu e con la colpevole indifferenza del Governo". Il 27
settembre riunione straordinaria sul tema della crisi: "Sarà solo l'inizio
di una battaglia"
sabato 8 settembre 2012
Eliminazione barriere architettoniche: IVA agevolata
La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
Agevolazioni sull'abitazione: l'IVA al 10%
E' stata prorogata, dalla Legge Finanziaria per il 2002
l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000 che prevede
l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati
destinati ad uso abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture
di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che
abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero
delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato che l'IVA agevolata si
applica solo per i seguenti prodotti, definiti "beni significativi":
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie,
videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, Agenzia per le Entrate - 6 febbraio 2001, n. 13/E
"Articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio
privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Risposta a quesiti".
Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.
Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.
Le agevolazioni sull'abitazione: detraibilità delle spese per l'eliminazione delle barriere
Oltre al beneficio previsto per tutti i contribuenti relativamente
alle ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), è possibile, in
alternativa, accedere alla detrazione del 19%. Questa comporta minori
vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere
fatta valere in un'unica quota, anziché le cinque o le dieci quote
annuali previste per la detraibilità del 36%. Come si comprenderà, è
un'opportunità meno conveniente, ma non comporta comunicazioni
preventive, né particolari condizioni da rispettare.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
Recupero delle spese per terapie
Domanda Siamo i genitori di un bambino con grave handicap.
Periodicamente sosteniamo una serie di spese mediche, di viaggio, di
pernottamento per sottoporre nostro figlio a visite e terapie
neuroriabilitative in un'altra Regione. Vorremmo sapere se vi sono norme
dello Stato che prevedano rimborsi totali o parziali di tali spese.
Risposta L'unica modalità di parziale recupero delle spese di assistenza, che a detta del Lettore non sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è la deducibilità degli oneri sostenuti per l'assistenza medica o riabilitativa, deduzione che va fatta valere al momento della denuncia dei redditi. Per le spese di pernottamento e di viaggio invece non è possibile recuperare nulla.
Risposta L'unica modalità di parziale recupero delle spese di assistenza, che a detta del Lettore non sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è la deducibilità degli oneri sostenuti per l'assistenza medica o riabilitativa, deduzione che va fatta valere al momento della denuncia dei redditi. Per le spese di pernottamento e di viaggio invece non è possibile recuperare nulla.
Agevolazioni su spese per servizi domestici, assistenza personale, assistenza specifica
Presentiamo di seguito le opportunità per ottenere qualche sgravio in
sede di denuncia annuale dei redditi sulle spese di assistenza
specifica, su servizi domestici, e sulle spese di assistenza personale.
Si tratta di tre possibilità di detrazione o deduzione applicabili in
modo diverso a seconda delle occasioni o del tipo di prestazione di cui
necessita la persona o il nucleo familiare.
La deduzione per servizi domestici
Il Legislatore (Legge 342/2000, articolo 30) ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.).
Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.
Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.
Detrazione per l'assistenza personale
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti). Fino al 2006 (Articolo 1, comma 349 della Legge 311/2004), era prevista una deduzione forfetaria di 1.820 euro che diminuiva in funzione del reddito e di altri indicatori.
La Legge finanziaria per il 2007 (Articolo 1, comma 319 della Legge 296/2006) ha purtroppo ristretto questa opportunità. Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa. Quindi, se un contribuente spende - supponiamo - 8.000 euro, può portare in detrazione solo 2.100 euro. Di questi, il 19% (399 euro) sarà detratto dall'imposta dovuta all'erario.
Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
Si tratta di un'opportunità rilevante poiché consente, ad esempio, anche ai parenti che non hanno direttamente a carico la persone disabili di accedere all'agevolazione e inoltre permette "a qualcuno" di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l'interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni.
Va precisato inoltre che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.
Attenzione però: la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.
Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica.
Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.
Spese mediche e di assistenza specifica
Il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti.
Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l'hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati.
Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Rispetto al concetto di persona con handicap, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica della Azienda USL prevista dall'art. 4 della Legge 104/1992, sia coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Va ricordato che i grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati sono considerati in automatico e per legge portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari delle commissioni istituite ai sensi della Legge 104/1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità.
Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore.
Nel caso in cui ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'operatore sanitario, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione in base alla specifica disciplina professionale (sanitaria o di arti ausiliarie della professione sanitaria).
In sintesi
La deduzione per servizi domestici
Il Legislatore (Legge 342/2000, articolo 30) ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.).
Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.
Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.
Detrazione per l'assistenza personale
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti). Fino al 2006 (Articolo 1, comma 349 della Legge 311/2004), era prevista una deduzione forfetaria di 1.820 euro che diminuiva in funzione del reddito e di altri indicatori.
La Legge finanziaria per il 2007 (Articolo 1, comma 319 della Legge 296/2006) ha purtroppo ristretto questa opportunità. Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa. Quindi, se un contribuente spende - supponiamo - 8.000 euro, può portare in detrazione solo 2.100 euro. Di questi, il 19% (399 euro) sarà detratto dall'imposta dovuta all'erario.
Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
Si tratta di un'opportunità rilevante poiché consente, ad esempio, anche ai parenti che non hanno direttamente a carico la persone disabili di accedere all'agevolazione e inoltre permette "a qualcuno" di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l'interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni.
Va precisato inoltre che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.
Attenzione però: la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.
Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica.
Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.
Spese mediche e di assistenza specifica
Il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti.
Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l'hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati.
Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Rispetto al concetto di persona con handicap, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica della Azienda USL prevista dall'art. 4 della Legge 104/1992, sia coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Va ricordato che i grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati sono considerati in automatico e per legge portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari delle commissioni istituite ai sensi della Legge 104/1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità.
Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore.
Nel caso in cui ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'operatore sanitario, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione in base alla specifica disciplina professionale (sanitaria o di arti ausiliarie della professione sanitaria).
In sintesi
A chi | Quanto | Su cosa | |
Deduzione per servizi domestici | A tutti i contribuenti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale) | Deduzione dal reddito fino a 1549,37 euro | Solo sui contributi previdenziali e assistenziali |
Detrazione per l'assistenza personale | Solo per le persone non autosufficienti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati) | Detrazione del 19% fino a 2.100 euro di spesa. Limite di reddito di 40.000 euro | Spese per la retribuzione di addetti all'assistenza (anche colf e badanti) |
Spese mediche e di assistenza specifica | A tutti i contribuenti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale) | Detrazione del 19% della spesa sostenuta | Spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale |
Spese mediche e di assistenza specifica | Alle persone con certificazione di invalidità o handicap (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati) | Deduzione dal reddito della spesa sostenuta | Spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale |
Teleassistenza e agevolazioni fiscali
Domanda Ho appena stipulato un contratto di teleassistenza
con una ditta molto nota. Sono affetto da sclerosi multipla e
trovandomi spesso a casa da solo, sono più sereno nel sapere che posso
contare in soccorso ed assistenza nel caso si verificasse qualche
problema. È possibile avere agevolazioni fiscali per questo genere di
servizio che è piuttosto costoso?
Risposta Una timida apertura in questa direzione è offerta dalla circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001 che considera appunto detraibile questo genere di spesa se sostenuta da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. È una novità, poco nota, di rilievo in quanto finora erano detraibili come sussidi tecnici ed informatici solo i prodotti e non i servizi quali appunto un canone o una prestazione d'opera. Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata. È tuttavia probabile che il Ministero arrivi presto, come per altre agevolazioni, ad un allineamento fra le condizioni previste per l'IVA e quelle previste per l'IRPEF (denuncia dei redditi).
Risposta Una timida apertura in questa direzione è offerta dalla circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001 che considera appunto detraibile questo genere di spesa se sostenuta da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. È una novità, poco nota, di rilievo in quanto finora erano detraibili come sussidi tecnici ed informatici solo i prodotti e non i servizi quali appunto un canone o una prestazione d'opera. Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata. È tuttavia probabile che il Ministero arrivi presto, come per altre agevolazioni, ad un allineamento fra le condizioni previste per l'IVA e quelle previste per l'IRPEF (denuncia dei redditi).
Iva ridotta: nessun elenco di sussidi tecnici informatici
Domanda Vorrei sapere se esiste un elenco di prodotti
tecnico-informatici acquistabili con IVA ridotta. Infatti dovendo
acquistare un determinato prodotto, vorrei sapere prima se per
quell'oggetto è prevista o meno l'IVA agevolata.
Risposta Non esiste nessun elenco di prodotti tecnico-informatici su cui ottenere l'IVA ridotta. La definizione, volutamente generica, è stata fornita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998. La riporto di seguito:
"1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio."
La prescrizione autorizzativa viene rilasciata da un medico specialista della ASL dopo aver constatato il collegamento funzionale fra il tipo di prodotto e il tipo di disabilità.
Risposta Non esiste nessun elenco di prodotti tecnico-informatici su cui ottenere l'IVA ridotta. La definizione, volutamente generica, è stata fornita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998. La riporto di seguito:
"1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio."
La prescrizione autorizzativa viene rilasciata da un medico specialista della ASL dopo aver constatato il collegamento funzionale fra il tipo di prodotto e il tipo di disabilità.
Fornitura di computer a carico della ASL
Domanda Un conoscente mi ha informato che sarebbe
possibile ottenere attraverso l'ASL un computer concesso dal
Nomenclatore Tariffario. Io sono tetraplegico ma sono in grado di
utilizzare un PC che mi sarebbe particolarmente utile. Quanto rimborsano
le ASL?
Domanda Sono un'operatrice della riabilitazione. Ho necessità di sapere se il computer sia riconducibile al cosiddetto comunicatore simbolico erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Risposte La riconducibilità del computer al comunicatore simbolico è correttamente ammissibile solo quando l'utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetrapresi spastica, impossibilità di fonazione ecc.).
In sostanza, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia "solo" difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetraplegie).
Ma forse una "scappatoia" esiste. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto che accompagna il nuovo Nomenclatore Tariffario prevede che, in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel Nomenclatore, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. Il Decreto in questione non è mai stato approvato e alcune Aziende USL ricorrono a quella norma per concedere comunque ausili non copresi nel Nomenclatore Tariffario.
Domanda Sono un'operatrice della riabilitazione. Ho necessità di sapere se il computer sia riconducibile al cosiddetto comunicatore simbolico erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Risposte La riconducibilità del computer al comunicatore simbolico è correttamente ammissibile solo quando l'utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetrapresi spastica, impossibilità di fonazione ecc.).
In sostanza, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia "solo" difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetraplegie).
Ma forse una "scappatoia" esiste. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto che accompagna il nuovo Nomenclatore Tariffario prevede che, in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel Nomenclatore, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. Il Decreto in questione non è mai stato approvato e alcune Aziende USL ricorrono a quella norma per concedere comunque ausili non copresi nel Nomenclatore Tariffario.
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