Oltre al beneficio previsto per tutti i contribuenti relativamente
alle ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), è possibile, in
alternativa, accedere alla detrazione del 19%. Questa comporta minori
vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere
fatta valere in un'unica quota, anziché le cinque o le dieci quote
annuali previste per la detraibilità del 36%. Come si comprenderà, è
un'opportunità meno conveniente, ma non comporta comunicazioni
preventive, né particolari condizioni da rispettare.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre
delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in
grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare
fiscalmente a suo carico.
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