QUESTO BLOG PARLA DELLA DISABILITÀ, ED È PER QUESTO CHE È STATO INTITOLATO TUTTO QUELLO CHE GIRA IN TORNO AL MIO MONDO, LA DISABILITÀ È IL MIO MONDO E IN QUESTO MONDO CI STO BENE E SONO FELICE. SE SIETE CURIOSI DI CONOSCERE QUESTO MONDO, VENITE A TROVARMI SE VI FA PIACERE.
mercoledì 12 settembre 2012
L'Anffas denuncia "gli ultimi assurdi ed indiscriminati
provvedimenti derivanti dalla cosiddetta spending review, stabiliti con buona
pace dei diritti civili e umani delle persone con disabilità sanciti dalla
Convenzione Onu e con la colpevole indifferenza del Governo". Il 27
settembre riunione straordinaria sul tema della crisi: "Sarà solo l'inizio
di una battaglia"
sabato 8 settembre 2012
Eliminazione barriere architettoniche: IVA agevolata
La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
Per comprendere al meglio i risvolti di tale previsione normativa, e per capire su quali prestazioni e ambiti l’agevolazione si applichi è opportuno chiarire alcuni concetti rifacendosi all’espressione letterale della disposizione.
Innanzitutto la disposizione non limita l’accesso all’agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Il Legislatore si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente.
Pertanto, se sussistono gli altri requisiti, qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire dell’IVA agevolata.
Il secondo elemento è quello della “diretta finalizzazione”: l’intervento non deve essere marginalmente connesso all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, ma deve incidere direttamente su di esse per il loro superamento o la loro rimozione.
Il terzo è più delicato riferimento è quello al “contratto d’appalto per prestazioni di servizi”. La nozione di appalto è definita dall’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Nelle prestazioni relative ai contratti d’appalto sono incluse anche le necessarie cessioni di beni che l’appaltatore ha acquistato – nell’interesse del committente – per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto.
Questo significa che negli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’IVA agevolata si applica sia alla manodopera, che ai prodotti grezzi o finiti che rientrano nell’intervento. Il tutto rientrerà in un’unica fattura, emessa dall’appaltatore, nella quale è opportuno citare il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va sottolineato un aspetto particolare. Il Legislatore si riferisce ai soli “contratti d’appalto” - di cui abbiamo riportato la definizione da Codice Civile – ma non ha contemplato i “contratti d’opera”.
L’esclusione non è marginale, poiché la nozione è assai diversa. Secondo il Codice Civile (art. 2222) il “contratto d’opera” si verifica “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...)”.
Il contratto d’opera tipico, nell’àmbito degli interventi edili, si verifica quando il rapporto non è con un’impresa o una società commerciale (organizzazione complessa), ma con un artigiano o un professionista (con partita IVA, società individuale).
Nel primo caso è applicabile l’IVA agevolata (su manodopera, servizi e beni); nel secondo caso l’agevolazione non è applicabile in quanto l’artigiano può solo sottoscrivere “contratti d’opera” ma non “contratti d’appalto”.
Una ulteriore precisazione riguarda la mera “cessione dei beni”, cioè dei prodotti – materiali grezzi, semilavorati, finiti - pur necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso di acquisto diretto di tali prodotti (es. piastrelle per il bagno da ristrutturare, igienici, cemento ecc.), cioè non rientrante all’interno di uno specifico contratto d’appalto, l’Iva agevolata non è prevista a meno che non si tratti di prodotti finiti espressamente considerati come ausili o di “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche”.
Per questi ultimi, la normativa sull’IVA prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla condizione che l'acquirente sia una persona con disabilità o un suo familiare.
Agevolazioni sull'abitazione: l'IVA al 10%
E' stata prorogata, dalla Legge Finanziaria per il 2002
l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000 che prevede
l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati
destinati ad uso abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture
di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio che
abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero
delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato che l'IVA agevolata si
applica solo per i seguenti prodotti, definiti "beni significativi":
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie,
videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza dei beni finiti sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, Agenzia per le Entrate - 6 febbraio 2001, n. 13/E
"Articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio
privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Risposta a quesiti".
Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.
Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilità dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le seguenti risposte.
Domanda: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui specifica che, tra gli altri, danno diritto alla detrazione del 36% "gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi", ha inteso escludere dall'agevolazione alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche precedentemente ricompresi? In particolare si chiede se la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, possa essere ancora considerato intervento che determina il diritto alla detrazione e se tale diritto spetti anche nel caso in cui l'intervento non risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Risposta: La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto. Occorre, peraltro, precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Domanda: Quali opere rientrano negli interventi relativi "alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"?
Risposta: L'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, entro limiti prestabiliti, una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di specifici interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all'articolo 1117, n. 1) del Codice civile, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze.
Per quanto sopra detto la detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad esempio, i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.
Domanda: La detrazione del 36% è cumulabile con quella del 19% prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alle spese sostenute per i mezzi necessari alla deambulazione di chi ha difficoltà motorie?
Risposta: No. Le suddette detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono cumulabili. E infatti, la detrazione del 36% è applicabile in caso di spese sostenute per la realizzazione di interventi, effettuati sugli immobili, finalizzati a facilitare la mobilità di tali soggetti. La detrazione del 19% è applicabile in caso di spese sostenute per acquistare mezzi necessari per facilitare l'autosufficienza di soggetti disabili.
Domanda: Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", si chiede di conoscere il significato da attribuire all'espressione "atti illeciti" e quali siano le opere che rientrano nell'agevolazione.
Risposta: Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).
Per quanto attiene all'individuazione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti da parte di terzi si fornisce, a titolo esemplificativo, la seguente elencazione:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Risposta: No. La detrazione del 36% è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Domanda: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione "interventi relativi all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici".
Risposta: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati a incrementare la sicurezza domestica.
In ogni caso si sottolinea che non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
Domanda: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)?
Risposta: Sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati a evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo.
Le agevolazioni sull'abitazione: detraibilità delle spese per l'eliminazione delle barriere
Oltre al beneficio previsto per tutti i contribuenti relativamente
alle ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), è possibile, in
alternativa, accedere alla detrazione del 19%. Questa comporta minori
vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere
fatta valere in un'unica quota, anziché le cinque o le dieci quote
annuali previste per la detraibilità del 36%. Come si comprenderà, è
un'opportunità meno conveniente, ma non comporta comunicazioni
preventive, né particolari condizioni da rispettare.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
Recupero delle spese per terapie
Domanda Siamo i genitori di un bambino con grave handicap.
Periodicamente sosteniamo una serie di spese mediche, di viaggio, di
pernottamento per sottoporre nostro figlio a visite e terapie
neuroriabilitative in un'altra Regione. Vorremmo sapere se vi sono norme
dello Stato che prevedano rimborsi totali o parziali di tali spese.
Risposta L'unica modalità di parziale recupero delle spese di assistenza, che a detta del Lettore non sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è la deducibilità degli oneri sostenuti per l'assistenza medica o riabilitativa, deduzione che va fatta valere al momento della denuncia dei redditi. Per le spese di pernottamento e di viaggio invece non è possibile recuperare nulla.
Risposta L'unica modalità di parziale recupero delle spese di assistenza, che a detta del Lettore non sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è la deducibilità degli oneri sostenuti per l'assistenza medica o riabilitativa, deduzione che va fatta valere al momento della denuncia dei redditi. Per le spese di pernottamento e di viaggio invece non è possibile recuperare nulla.
Agevolazioni su spese per servizi domestici, assistenza personale, assistenza specifica
Presentiamo di seguito le opportunità per ottenere qualche sgravio in
sede di denuncia annuale dei redditi sulle spese di assistenza
specifica, su servizi domestici, e sulle spese di assistenza personale.
Si tratta di tre possibilità di detrazione o deduzione applicabili in
modo diverso a seconda delle occasioni o del tipo di prestazione di cui
necessita la persona o il nucleo familiare.
La deduzione per servizi domestici
Il Legislatore (Legge 342/2000, articolo 30) ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.).
Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.
Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.
Detrazione per l'assistenza personale
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti). Fino al 2006 (Articolo 1, comma 349 della Legge 311/2004), era prevista una deduzione forfetaria di 1.820 euro che diminuiva in funzione del reddito e di altri indicatori.
La Legge finanziaria per il 2007 (Articolo 1, comma 319 della Legge 296/2006) ha purtroppo ristretto questa opportunità. Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa. Quindi, se un contribuente spende - supponiamo - 8.000 euro, può portare in detrazione solo 2.100 euro. Di questi, il 19% (399 euro) sarà detratto dall'imposta dovuta all'erario.
Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
Si tratta di un'opportunità rilevante poiché consente, ad esempio, anche ai parenti che non hanno direttamente a carico la persone disabili di accedere all'agevolazione e inoltre permette "a qualcuno" di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l'interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni.
Va precisato inoltre che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.
Attenzione però: la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.
Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica.
Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.
Spese mediche e di assistenza specifica
Il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti.
Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l'hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati.
Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Rispetto al concetto di persona con handicap, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica della Azienda USL prevista dall'art. 4 della Legge 104/1992, sia coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Va ricordato che i grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati sono considerati in automatico e per legge portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari delle commissioni istituite ai sensi della Legge 104/1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità.
Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore.
Nel caso in cui ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'operatore sanitario, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione in base alla specifica disciplina professionale (sanitaria o di arti ausiliarie della professione sanitaria).
In sintesi
La deduzione per servizi domestici
Il Legislatore (Legge 342/2000, articolo 30) ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo quelle che hanno in carico una persona disabile - che si avvalgano di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.).
Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.
Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale.
Detrazione per l'assistenza personale
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l'opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale (ad esempio le badanti). Fino al 2006 (Articolo 1, comma 349 della Legge 311/2004), era prevista una deduzione forfetaria di 1.820 euro che diminuiva in funzione del reddito e di altri indicatori.
La Legge finanziaria per il 2007 (Articolo 1, comma 319 della Legge 296/2006) ha purtroppo ristretto questa opportunità. Dal 1° gennaio 2007, infatti, le spese non sono più deducibili (cioè deducibili dal reddito) ma sono diventate detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è stato introdotto un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa. Quindi, se un contribuente spende - supponiamo - 8.000 euro, può portare in detrazione solo 2.100 euro. Di questi, il 19% (399 euro) sarà detratto dall'imposta dovuta all'erario.
Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
Si tratta di un'opportunità rilevante poiché consente, ad esempio, anche ai parenti che non hanno direttamente a carico la persone disabili di accedere all'agevolazione e inoltre permette "a qualcuno" di detrarre la spesa sostenuta nel caso in cui l'interessato sia privo di reddito o disponga di un reddito così basso da non consentire detrazioni.
Va precisato inoltre che il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.
Attenzione però: la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.
Infine un'annotazione sul concetto di non autosufficienza. La norma istitutiva dichiara solo che la non autosufficienza deve risultare da specifica certificazione medica.
Le più recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento.
Spese mediche e di assistenza specifica
Il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no. Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti.
Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l'hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati.
Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Rispetto al concetto di persona con handicap, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica della Azienda USL prevista dall'art. 4 della Legge 104/1992, sia coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Va ricordato che i grandi invalidi di guerra e i soggetti equiparati sono considerati in automatico e per legge portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari delle commissioni istituite ai sensi della Legge 104/1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità.
Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore.
Nel caso in cui ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'operatore sanitario, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione in base alla specifica disciplina professionale (sanitaria o di arti ausiliarie della professione sanitaria).
In sintesi
A chi | Quanto | Su cosa | |
Deduzione per servizi domestici | A tutti i contribuenti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale) | Deduzione dal reddito fino a 1549,37 euro | Solo sui contributi previdenziali e assistenziali |
Detrazione per l'assistenza personale | Solo per le persone non autosufficienti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati) | Detrazione del 19% fino a 2.100 euro di spesa. Limite di reddito di 40.000 euro | Spese per la retribuzione di addetti all'assistenza (anche colf e badanti) |
Spese mediche e di assistenza specifica | A tutti i contribuenti (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale) | Detrazione del 19% della spesa sostenuta | Spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale |
Spese mediche e di assistenza specifica | Alle persone con certificazione di invalidità o handicap (diretto interessato o familiari cui sia a carico fiscale o civilmente obbligati) | Deduzione dal reddito della spesa sostenuta | Spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale |
Teleassistenza e agevolazioni fiscali
Domanda Ho appena stipulato un contratto di teleassistenza
con una ditta molto nota. Sono affetto da sclerosi multipla e
trovandomi spesso a casa da solo, sono più sereno nel sapere che posso
contare in soccorso ed assistenza nel caso si verificasse qualche
problema. È possibile avere agevolazioni fiscali per questo genere di
servizio che è piuttosto costoso?
Risposta Una timida apertura in questa direzione è offerta dalla circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001 che considera appunto detraibile questo genere di spesa se sostenuta da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. È una novità, poco nota, di rilievo in quanto finora erano detraibili come sussidi tecnici ed informatici solo i prodotti e non i servizi quali appunto un canone o una prestazione d'opera. Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata. È tuttavia probabile che il Ministero arrivi presto, come per altre agevolazioni, ad un allineamento fra le condizioni previste per l'IVA e quelle previste per l'IRPEF (denuncia dei redditi).
Risposta Una timida apertura in questa direzione è offerta dalla circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001 che considera appunto detraibile questo genere di spesa se sostenuta da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile. È una novità, poco nota, di rilievo in quanto finora erano detraibili come sussidi tecnici ed informatici solo i prodotti e non i servizi quali appunto un canone o una prestazione d'opera. Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata. È tuttavia probabile che il Ministero arrivi presto, come per altre agevolazioni, ad un allineamento fra le condizioni previste per l'IVA e quelle previste per l'IRPEF (denuncia dei redditi).
Iva ridotta: nessun elenco di sussidi tecnici informatici
Domanda Vorrei sapere se esiste un elenco di prodotti
tecnico-informatici acquistabili con IVA ridotta. Infatti dovendo
acquistare un determinato prodotto, vorrei sapere prima se per
quell'oggetto è prevista o meno l'IVA agevolata.
Risposta Non esiste nessun elenco di prodotti tecnico-informatici su cui ottenere l'IVA ridotta. La definizione, volutamente generica, è stata fornita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998. La riporto di seguito:
"1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio."
La prescrizione autorizzativa viene rilasciata da un medico specialista della ASL dopo aver constatato il collegamento funzionale fra il tipo di prodotto e il tipo di disabilità.
Risposta Non esiste nessun elenco di prodotti tecnico-informatici su cui ottenere l'IVA ridotta. La definizione, volutamente generica, è stata fornita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998. La riporto di seguito:
"1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio."
La prescrizione autorizzativa viene rilasciata da un medico specialista della ASL dopo aver constatato il collegamento funzionale fra il tipo di prodotto e il tipo di disabilità.
Fornitura di computer a carico della ASL
Domanda Un conoscente mi ha informato che sarebbe
possibile ottenere attraverso l'ASL un computer concesso dal
Nomenclatore Tariffario. Io sono tetraplegico ma sono in grado di
utilizzare un PC che mi sarebbe particolarmente utile. Quanto rimborsano
le ASL?
Domanda Sono un'operatrice della riabilitazione. Ho necessità di sapere se il computer sia riconducibile al cosiddetto comunicatore simbolico erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Risposte La riconducibilità del computer al comunicatore simbolico è correttamente ammissibile solo quando l'utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetrapresi spastica, impossibilità di fonazione ecc.).
In sostanza, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia "solo" difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetraplegie).
Ma forse una "scappatoia" esiste. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto che accompagna il nuovo Nomenclatore Tariffario prevede che, in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel Nomenclatore, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. Il Decreto in questione non è mai stato approvato e alcune Aziende USL ricorrono a quella norma per concedere comunque ausili non copresi nel Nomenclatore Tariffario.
Domanda Sono un'operatrice della riabilitazione. Ho necessità di sapere se il computer sia riconducibile al cosiddetto comunicatore simbolico erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Risposte La riconducibilità del computer al comunicatore simbolico è correttamente ammissibile solo quando l'utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetrapresi spastica, impossibilità di fonazione ecc.).
In sostanza, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia "solo" difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetraplegie).
Ma forse una "scappatoia" esiste. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto che accompagna il nuovo Nomenclatore Tariffario prevede che, in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel Nomenclatore, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. Il Decreto in questione non è mai stato approvato e alcune Aziende USL ricorrono a quella norma per concedere comunque ausili non copresi nel Nomenclatore Tariffario.
Condizionatori d'aria e agevolazioni fiscali
Domanda Arriva l'estate e il caldo. Mia moglie è affetta
da sclerosi multipla e avrebbe davvero necessità di vivere in un
ambiente climatizzato. Per questo motivo vorrei istallare un impianto di
aria condizionata. Ho diritto a qualche agevolazione?
Risposta Purtroppo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2005 n. 57, ha definitivamente precisato che i condizionatori d'arai non possono essere considerati sussidi tecnici ed informatici.
La normativa vigente (Decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998) precisa che si "considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio."
Il quesito, che è all'origine della Risoluzione 57/2005, posto all'Agenzia da un'associazione era relativo all'applicabilità dell'IVA agevolata sui condizionatori d'aria vista la loro dimostrata utilità nel caso delle persone con disabiltà che comporti difficoltà respiratorie o che comunque possono ottenere un concreto beneficio dalla climatizzazione dell'ambiente domestico. Nella fattispecie il quesito si riferiva alle sclerosi multiple.
Il parere dirimente dell'Agenzia è che il condizionatore non sia da ritenersi un sussidio tecnico o informatico e quindi non può godere dell'aliquota IVA agevolata e della detrazione IRPEF.
Annotiamo a margine, proprio a proposito di sclerosi multipla, che la risoluzione citata richiama anche, ad ulteriore supporto, un parere del Ministero della Salute.
Lo riportiamo per completezza: "Occorre altresì rilevare che il Ministero della Salute (nota n. DGPREV, VII-7733/P, del 29 marzo 2005), a seguito di una richiesta di parere avanzata dalla scrivente, ha precisato che l'acquisto di un condizionatore d'aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi multipla, "non rientra negli ausili che aiutano il recupero e l'autonomia funzionale di un soggetto disabile"."
Risposta Purtroppo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2005 n. 57, ha definitivamente precisato che i condizionatori d'arai non possono essere considerati sussidi tecnici ed informatici.
La normativa vigente (Decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998) precisa che si "considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio."
Il quesito, che è all'origine della Risoluzione 57/2005, posto all'Agenzia da un'associazione era relativo all'applicabilità dell'IVA agevolata sui condizionatori d'aria vista la loro dimostrata utilità nel caso delle persone con disabiltà che comporti difficoltà respiratorie o che comunque possono ottenere un concreto beneficio dalla climatizzazione dell'ambiente domestico. Nella fattispecie il quesito si riferiva alle sclerosi multiple.
Il parere dirimente dell'Agenzia è che il condizionatore non sia da ritenersi un sussidio tecnico o informatico e quindi non può godere dell'aliquota IVA agevolata e della detrazione IRPEF.
Annotiamo a margine, proprio a proposito di sclerosi multipla, che la risoluzione citata richiama anche, ad ulteriore supporto, un parere del Ministero della Salute.
Lo riportiamo per completezza: "Occorre altresì rilevare che il Ministero della Salute (nota n. DGPREV, VII-7733/P, del 29 marzo 2005), a seguito di una richiesta di parere avanzata dalla scrivente, ha precisato che l'acquisto di un condizionatore d'aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi multipla, "non rientra negli ausili che aiutano il recupero e l'autonomia funzionale di un soggetto disabile"."
Ausili e protesi: IVA agevolata
Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti:
La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che:
"Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.
Conseguentemente, l'aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente."
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che:
"Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.
Conseguentemente, l'aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente."
Ausili e protesi: la detraibilità delle spese
E' prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei
redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e
ausili.
Tra gli ausili detraibili rientrano:
le carrozzine per disabili;
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).
La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di 250.000 prevista per le spese sanitarie.
Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:
Tra gli ausili detraibili rientrano:
le carrozzine per disabili;
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).
La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di 250.000 prevista per le spese sanitarie.
Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:
- prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.
- i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Rimborso spese per benzina
Domanda Sono una ragazza disabile di 36 anni, lavoro e
sono titolare di patente speciale. Vorrei sapere se ho il diritto di
ricevere un rimborso o un contributo per le spese di benzina che
sostengo per raggiungere il posto di lavoro. Mi sposto per cinque giorni
alla settimana con la mia auto perché non posso prendere i mezzi
pubblici. Il percorso dalla mia residenza fino al luogo di lavoro è di
circa 90 chilometri al giorno.
Risposta Non esistono disposizioni di livello nazionale che impongano il rimborso spese per situazioni come quella presentata. Ciò tuttavia non esclude che un eventuale rimborso, possa configurarsi come benefit riconosciuto dall'azienda e quindi oggetto di una trattativa privata. Si ricorda che, in via generale, i benefit concessi ai lavoratori sono sottoposti a tassazione.
Risposta Non esistono disposizioni di livello nazionale che impongano il rimborso spese per situazioni come quella presentata. Ciò tuttavia non esclude che un eventuale rimborso, possa configurarsi come benefit riconosciuto dall'azienda e quindi oggetto di una trattativa privata. Si ricorda che, in via generale, i benefit concessi ai lavoratori sono sottoposti a tassazione.
IPAB e agevolazioni fiscali sui veicoli adattati
Domanda Rappresento una IPAB, Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza. Vorremmo acquistare un pullmino per
trasportare disabili (anziani non autosufficienti totali) sfruttando
anche le agevolazioni fiscali ed in particolare facendo applicare
all'acquisto l'IVA al 4%. Il fornitore richiede una specifica
dichiarazione.
E' possibile reperire un fac-simile? Oppure è sufficiente citare la Legge 449/97?
Risposta Le IPAB, come le associazioni di volontariato, le cooperative e in generale tutte le persone giuridiche, su questo genere di acquisti debbono pagare il 20% di IVA.
La legge 449/1997 (articolo 8) riguarda infatti esclusivamente le persone con disabilità ed i familiari che eventualmente li abbiano in carico.
Ma nel caso vi fossero dubbi il Ministero delle Finanze, con circolare 217/2000 ha definitivamente chiarito che l'IVA dovuta (addirittura sulle ambulanze), è pari al 20%.
E' possibile reperire un fac-simile? Oppure è sufficiente citare la Legge 449/97?
Risposta Le IPAB, come le associazioni di volontariato, le cooperative e in generale tutte le persone giuridiche, su questo genere di acquisti debbono pagare il 20% di IVA.
La legge 449/1997 (articolo 8) riguarda infatti esclusivamente le persone con disabilità ed i familiari che eventualmente li abbiano in carico.
Ma nel caso vi fossero dubbi il Ministero delle Finanze, con circolare 217/2000 ha definitivamente chiarito che l'IVA dovuta (addirittura sulle ambulanze), è pari al 20%.
Enti pubblici e agevolazioni sugli adattamenti ai veicoli
Domanda Si richiede se per un Municipio o altro ente viene
attrezzato un autoveicolo con sollevatore specifico per disabili è
esatta applicazione dell'iva 4% essendo il sollevatore oggettivamente
con IVA al 4% secondo l' art. 31 tabella a parte seconda del DPR
633/1972.
Risposta Le circolari del Ministero delle Finanze (es. 197/1998) hanno fugato ogni dubbio circa il requisito anche soggettivo richiesto per applicare l'IVA agevolata sui prodotti elencati nel punto 31 Tab. A, Parte II del DPR 633/1972.
L'IVA agevolata sugli adattamenti segue le stesse condizioni previste per i veicoli destinati al trasporto di persone disabili e cioè può essere concessa solo alle persone disabili o ai familiari che li abbiano in carico fiscale.
Pertanto riteniamo che l'operazione in questione debba essere gravata dell'aliquota ordinaria fissata al 20%.
Risposta Le circolari del Ministero delle Finanze (es. 197/1998) hanno fugato ogni dubbio circa il requisito anche soggettivo richiesto per applicare l'IVA agevolata sui prodotti elencati nel punto 31 Tab. A, Parte II del DPR 633/1972.
L'IVA agevolata sugli adattamenti segue le stesse condizioni previste per i veicoli destinati al trasporto di persone disabili e cioè può essere concessa solo alle persone disabili o ai familiari che li abbiano in carico fiscale.
Pertanto riteniamo che l'operazione in questione debba essere gravata dell'aliquota ordinaria fissata al 20%.
Agevolazioni fiscali e tributari: concetti generali
Dovendo affrontare i temi correlati alle agevolazioni fiscali e
tributarie è necessario avere chiari alcuni concetti basilari o che
ricorrono con maggiore frequenza in questo ambito legislativo.
L'imposta: è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva - con modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito.
Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l'oggetto dell'imposta (su cosa si paga); la fonte o l'aliquota (cioè l'ammontare in valori assoluti o percentuali del prelievo tributario).
L'imposta diretta: è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito).
L'esempio più noto di imposta diretta è l'IRPeF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).
L'imposta indiretta: è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione).
Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi.
Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
La tassa: per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.
Agevolazioni: la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dal peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'IVA al 4%, l'esenzione della tassa automobilistica).
Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: IVA, IRPeF (imposte sui redditi), tasse di concessione governativa, tasse automobilistiche.
Ancora due concetti da chiarire in relazione alla denuncia dei redditi; per ora chiariamo solo il meccanismo di calcolo. In sede di denuncia annuale dei redditi è possibile far valere alcune spese sostenute, e riconosciute dallo Stato come peculiari, applicando due diversi strumenti: la detraibilità e la deducibilità.
Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 1998 possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIIRR) e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve allo Stato euro 190
Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro.
Leggi di riferimento; la produzione normativa in ambito fiscale e tributario è frequente e incessante e ciò richiede un aggiornamento continuo; gli stessi contenuti di questo breve documento potrebbero essere superati già fra qualche mese. In ogni caso i riferimenti legislativi, che vengono modificati continuamente, sono tre:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; è il provvedimento che regolamenta la modalità di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, e delle relative aliquote.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi."; viene spesso richiamato con l'abbreviazione TUIIRR oppure TUIR. E' il provvedimento che regola, appunto, le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle società, delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), ecc. Anche questo provvedimento viene continuamente rivisto e modificato.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse di concessione governativa". Interessa marginalmente nello svolgimento del presente documento, ma lo citiamo per completezza.
L'imposta: è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva - con modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito.
Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l'oggetto dell'imposta (su cosa si paga); la fonte o l'aliquota (cioè l'ammontare in valori assoluti o percentuali del prelievo tributario).
L'imposta diretta: è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito).
L'esempio più noto di imposta diretta è l'IRPeF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).
L'imposta indiretta: è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione).
Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi.
Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
La tassa: per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.
Agevolazioni: la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dal peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'IVA al 4%, l'esenzione della tassa automobilistica).
Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: IVA, IRPeF (imposte sui redditi), tasse di concessione governativa, tasse automobilistiche.
Ancora due concetti da chiarire in relazione alla denuncia dei redditi; per ora chiariamo solo il meccanismo di calcolo. In sede di denuncia annuale dei redditi è possibile far valere alcune spese sostenute, e riconosciute dallo Stato come peculiari, applicando due diversi strumenti: la detraibilità e la deducibilità.
Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 1998 possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIIRR) e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve allo Stato euro 190
Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro.
Leggi di riferimento; la produzione normativa in ambito fiscale e tributario è frequente e incessante e ciò richiede un aggiornamento continuo; gli stessi contenuti di questo breve documento potrebbero essere superati già fra qualche mese. In ogni caso i riferimenti legislativi, che vengono modificati continuamente, sono tre:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; è il provvedimento che regolamenta la modalità di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, e delle relative aliquote.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi."; viene spesso richiamato con l'abbreviazione TUIIRR oppure TUIR. E' il provvedimento che regola, appunto, le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle società, delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), ecc. Anche questo provvedimento viene continuamente rivisto e modificato.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse di concessione governativa". Interessa marginalmente nello svolgimento del presente documento, ma lo citiamo per completezza.
Auto in leasing e agevolazioni
Domanda
Premetto che sono in possesso di contrassegno invalidi per ridotte capacità motorie. Vorrei sapere se posso chiedere l'esenzione dal pagamento del bollo e se avendo acquistato cinque anni fa una autovettura in leasing, quindi iscritta come locataria, posso acquistare adesso una autovettura con l'agevolazione dell'IVA.
Risposta
L'agevolazione IVA spetta per legge sull'acquisto del veicolo e non per la locazione finanziaria (leasing). Pertanto, alla stipula del leasing non dovrebbe aver fruito di tale agevolazione. Per l'acquisto del nuovo veicolo spetta quindi sia l'IVA agevolata che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
La condizione però è che sia in possesso dei requisiti sanitari e di diritto per poter ottenere tale agevolazione. In tal senso va detto che non è sufficiente essere in possesso del contrassegno rilasciato alle persone disabili per la sosta e la circolazione, ma di tutta la certificazione sanitaria
Premetto che sono in possesso di contrassegno invalidi per ridotte capacità motorie. Vorrei sapere se posso chiedere l'esenzione dal pagamento del bollo e se avendo acquistato cinque anni fa una autovettura in leasing, quindi iscritta come locataria, posso acquistare adesso una autovettura con l'agevolazione dell'IVA.
Risposta
L'agevolazione IVA spetta per legge sull'acquisto del veicolo e non per la locazione finanziaria (leasing). Pertanto, alla stipula del leasing non dovrebbe aver fruito di tale agevolazione. Per l'acquisto del nuovo veicolo spetta quindi sia l'IVA agevolata che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
La condizione però è che sia in possesso dei requisiti sanitari e di diritto per poter ottenere tale agevolazione. In tal senso va detto che non è sufficiente essere in possesso del contrassegno rilasciato alle persone disabili per la sosta e la circolazione, ma di tutta la certificazione sanitaria
Il ricorso contro i verbali delle minorazioni civili e dell’handicap
Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione
dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presentava ricorso al
Giudice, allegando memorie, documentazione sanitaria, perizie di parte.
Il Giudice nominava un CTU, Consulente Tecnico dell’Ufficio, incaricato
di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva, assieme
alle eventuali memorie, perizie, documentazioni della controparte. I
tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni anni prima della
sentenza che giungeva dopo varie udienze.
Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le regole che disciplinano il ricorso. L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.
Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile).
L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. L’intento è teoricamente positivo.
Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite.
L'espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità. L’improcedibilità può essere eccepita dall’INPS o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico oppure di completamento dello stesso.
Con una specifica circolare (30/12/2011 n. 168) l’INPS indica alle proprie sedi periferiche l’importanza che l’Istituto si costituisca in giudizio entro il decimo giorno antecedente l’udienza e e che sia presente il proprio legale fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Istituto possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali e parteciparvi.
Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.
Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Il decreto, è notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte.
La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c’è un solo grado di giudizio
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2012.
L’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l’accertamento tecnico preventivo, anche se è vero che il giudice potrebbe stabilire diversamente.
Il Cittadino deve comunque appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza.
Il Cittadino può ricorrere contro le decisioni del consulente tecnico di ufficio, ma devono essere ben circostanziate le contestazioni alla relazione del consulente. Si rischia inoltre, in particolare in caso di soccombenza, che l’azione sia considerata come “lite temeraria” con ciò che comporta in termini di pagamento delle spese.
Nel caso si ricorra, è necessario disporre di una valutazione di un perito di parte (con ciò che comporta in termini di spese).
Le sentenze che riguardano le invalidità civili non sono impugnabili: questo significa che per queste situazioni esiste un solo grado di giudizio (limitazione più unica che rara nell’ordinamento italiano).
Il nuovo iter in sintesi
Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le regole che disciplinano il ricorso. L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.
Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile).
L’obiettivo è di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute udienze. L’intento è teoricamente positivo.
Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione (esempio più frequente: un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite.
L'espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità. L’improcedibilità può essere eccepita dall’INPS o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico oppure di completamento dello stesso.
Il procedimento
Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio. Questi deve inviare – almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali anche per via telematica – una formale comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Inoltre, alle operazioni peritali partecipa sempre di diritto il medico legale dell’INPS.Con una specifica circolare (30/12/2011 n. 168) l’INPS indica alle proprie sedi periferiche l’importanza che l’Istituto si costituisca in giudizio entro il decimo giorno antecedente l’udienza e e che sia presente il proprio legale fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Istituto possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali e parteciparvi.
La consulenza tecnica
Il consulente tecnico d’ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti (INPS e Cittadino), nel termine stabilito dal giudice. Con la stessa ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono comunicare al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.Terminate le operazioni di consulenza, il Giudice, con decreto comunicato alle parti (INPS e Cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente.
Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Il decreto, è notificato (non sono precisati i tempi) agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte.
La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c’è un solo grado di giudizio
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2012.
Cosa cambia e come
Le nuove disposizioni solo apparentemente possono sembrare più favorevoli al Cittadino. Se è vero che potrebbero abbreviarsi i tempi di conclusione della controversia, è altrettanto evidente che INPS è in una posizione di forza nel “dibattimento”: deve obbligatoriamente partecipare alla attività di perizia del consulente tecnico nominato dal giudice.L’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica sono a carico di chi richiede l’accertamento tecnico preventivo, anche se è vero che il giudice potrebbe stabilire diversamente.
Il Cittadino deve comunque appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza.
Il Cittadino può ricorrere contro le decisioni del consulente tecnico di ufficio, ma devono essere ben circostanziate le contestazioni alla relazione del consulente. Si rischia inoltre, in particolare in caso di soccombenza, che l’azione sia considerata come “lite temeraria” con ciò che comporta in termini di pagamento delle spese.
Nel caso si ricorra, è necessario disporre di una valutazione di un perito di parte (con ciò che comporta in termini di spese).
Le sentenze che riguardano le invalidità civili non sono impugnabili: questo significa che per queste situazioni esiste un solo grado di giudizio (limitazione più unica che rara nell’ordinamento italiano).
Il nuovo iter in sintesi
- Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare
- Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
- Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche INPS;
- Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
- Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
- Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione.
- Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.
Come leggere i verbali di invalidità e di handicap
A chi richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità
civile, del sordomutismo o dell'handicap, viene rilasciato, dopo una
visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e
il grado di invalidità. Il verbale non è sempre di immediata ed agevole
lettura. Non sempre si conoscono i benefici e le eventuali provvidenze
economiche che da quel verbale derivano.
Questo servizio ti aiuta a leggere il tuo verbale di invalidità o di handicap e di conoscere, in sintesi, i benefici che ne derivano.
Come fare? Nel tuo verbale di invalidita civile controlla quale sia la definizione riportata e barrata dalla Commissione di accertamento.
Una volta individuata la definizone corrispondente, clicca su [benefici]
Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:
Questo servizio ti aiuta a leggere il tuo verbale di invalidità o di handicap e di conoscere, in sintesi, i benefici che ne derivano.
Come fare? Nel tuo verbale di invalidita civile controlla quale sia la definizione riportata e barrata dalla Commissione di accertamento.
Una volta individuata la definizone corrispondente, clicca su [benefici]
Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:
- non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3. [benefici]
- invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971). [benefici]
- invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971). [benefici]
- invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971). [benefici]
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. [benefici]
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]
- minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). [benefici]
- cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988). [benefici]
- cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988). [benefici]
- sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988). [benefici]
- ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988).[benefici]
- ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]
- ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]
L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che
dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di
riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte,
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o INPS) che si intenda constestare è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l'accertamento tecnico preventivo. [Si veda la nostra specifica scheda sul ricorso]
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l'accertamento tecnico preventivo.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.
La Commissione Usl
L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Come si richiede il riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte,
La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La visita
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
La verifica
Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
L’invio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o INPS) che si intenda constestare è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l'accertamento tecnico preventivo. [Si veda la nostra specifica scheda sul ricorso]
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
L'aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato..Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l'accertamento tecnico preventivo.
Visite di revisione e certificati “a scadenza”
L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.
L'accertamento delle minorazioni civili
Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a
condizione che abbiano ottenuto, a seconda dei casi, il
riconoscimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità
civile o sordomutismo.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne.
La cecità civile viene invece definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.
Una disposizione recente (Legge 138/2001) ha indicato una nuova classificazione delle disabilità visive: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi. La nuova classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Viene infine considerata sorda pre-linguale la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato defintivo.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o INPS) che si intenda constestare è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l'accertamento tecnico preventivo. [Si veda la nostra specifica scheda sul ricorso]
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l'accertamento tecnico preventivo.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne.
La cecità civile viene invece definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.
Una disposizione recente (Legge 138/2001) ha indicato una nuova classificazione delle disabilità visive: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi. La nuova classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Viene infine considerata sorda pre-linguale la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
La Commissione Usl
L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
La domanda di riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La visita
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
La verifica
Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato defintivo.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
L’invio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Decorrenza dei benefici economici
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.Decesso del richiedente
Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, la Commissione Usl può, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o INPS) che si intenda constestare è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l'accertamento tecnico preventivo. [Si veda la nostra specifica scheda sul ricorso]
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
L'aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato..Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l'accertamento tecnico preventivo.
Visite di revisione e certificati “a scadenza”
L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.
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