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mercoledì 5 settembre 2012

Legge 1° marzo 2006, n. 67 (Tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni)








Con la legge 1° marzo 2006, n. 67 (recante, "misure per la tutela giudiziaria delle persone con  disabilità vittime di discriminazioni") sono state introdotte una serie di misure per garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006, n. 54.
La legge 67/06 inibisce qualsiasi discriminazione in pregiudizio delle persone con dsabilità. La discriminazione può essere "diretta" quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione "indiretta", invece, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono considerate discriminazioni pure anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

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