Si tratta di un intervento che interessa milioni di famiglie italiane: l’ISEE è uno strumento per ponderare il reddito di un nucleo familiare. Considera, attualmente, tutti i redditi IRPEF dei componenti, il 20% del patrimonio della famiglia e sottopone la somma risultante ad una scala di equivalenza: quanto più numeroso è il nucleo, tanto più basso sarà l’ISEE.
È uno strumento che ha la sua logica, ma che viene usato attualmente solo per alcune prestazioni sociali agevolate, non per tutte. Per altre ci si riferisce al reddito IRPEF (ad esempio per le pensioni di invalidità); per altre ancora al reddito dell’interessato e del coniuge (assegno sociale).
La determinazione dell’ISEE è attualmente disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (e successive modificazioni e regolamentazioni).
Intervenire sull’ISEE significa, innanzitutto, modificare i suoi tre elementi costitutivi e cioè:
a) l’indicatore della situazione reddituale (ISR);
b) l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP);
c) le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.
Inoltre significa ridefinire i campi di applicazione (a quali servizi
prestazioni si applica) e decidere se, in taluni casi, anziché all’ISEE
dell’intero nucleo ci si debba riferire alla sola situazione del
singolo cittadino che richiedere prestazioni agevolate.b) l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP);
c) le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.
Tutto ciò dovrà essere rivisto e, rispetto alle nuove modalità di calcolo, l’articolo 5 citato fissa i seguenti principi ispiratori del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
- adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonchè dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
- permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.Rispetto invece ai campi di applicazione, il secondo periodo dell’articolo 5 rimanda al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.
- migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
Le preoccupazioni
Le preoccupazioni maggiori, nate già all’indomani dell’approvazione della Legge 214/2011 e aumentate in questi mesi, si possono così sintetizzare:- per il calcolo del nuovo ISEE ci si riferisca anche a pensioni, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi;
- l’ISEE calcolato con le nuove modalità sia più svantaggioso per le famiglie italiane e, in particolare, per quelle in cui sia presente una persona con disabilità;
- il nuovo limite ISEE si applichi anche alle provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa l’indennità di accompagnamento e l’indennità di comunicazione fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito.
Verso il nuovo decreto
Negli ultimi due mesi il Ministero del Lavoro ha elaborato diverse stesure del decreto di ridefinizione dell’ISEE e confrontandosi, oltre che con altri referenti istituzionali, anche con le organizzazioni sindacali, le associazioni delle persone con disabilità, le Regioni e i Comuni.In questo momento si è giunti ad una bozza piuttosto definita, anche se passibile di ulteriori correzioni, prima di essere sottoposta all’esame (consultivo) del Parlamento.
Le analisi che seguono, si basano su tale bozza provvisoria che potrebbe, quindi, essere modificata nelle prossime settimane.
Si tratta di un testo molto tecnico, visto l’ambito trattato, del quali esponiamo i tratti salienti, sorvolando su altri.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR)
Nella normativa finore vigente vengono computati i redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.La reale novità introdotta dall’articolo 5 è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
La bozza di decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche:
- il reddito figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
- trattamenti a qualsiasi titolo percepiti da Amministrazioni pubbliche.
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazione);
- pensione sociale;
- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi
- assegno di maternità;
- voucher o contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
- assegni di cura;
- indennità agli invalidi del lavoro;
- contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati;
- ogni altro contributo pubblico.
Franchigie e detrazioni
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:- per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000;
- per chi risiede in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
- 3500 euro di franchigia per ogni persona con disabilità media (più sotto ne specifichiamo il significato) presente nel nucleo;
- 5000 euro di franchigia per ogni persone disabilità grave o non autosufficiente presente nel nucleo.
- le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida (detraibili in denuncia dei redditi), nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei redditi) fino ad un massimo di 6000 euro
- le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale (solo se regolarmente assunti direttamente) fino ad un massimo di 5000 euro; questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti.
Scompare dalle scale di equivalenza il parametro aggiuntivo dello 0.50, precedentemente riconosciuto per i nuclei in cui fosse presente una persona con disabilità con invalidità superiore al 66%.
Le disabilità
È indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per disabilità media, disabilità grave, non autosufficienza, poiché le diverse condizioni comportano un diverso trattamento. Il Ministero, nel tentare di elaborare una non facile definizione, si è “scontrato” con il ben noto marasma degli inquadramenti vigenti delle diverse invalidità.
Disabilità media: minori
invalidi titolari di indennità di frequenza, invalidi civili dal 67 al
99%; Sordi prelinguali; invalidi per servizio terza e seconda categoria;
invalidi per lavoro 50-79%, invalidi INPS.
Disabilità grave:
invalidi civili al 100%, Ciechi civili parziali, invalidi per lavoro
80-100%, invalidi per servizio prima categoria, inabili INPS.
Non autosufficienza:
titolati di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi civili),
invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e
continuativa, inabili INPS con diritto all’assegno per l’assistenza
personale e continuativa, invalidi per servizio con diritto all’assegno
di superinvalidità.
La bozza di decreto non propone alcun riferimento alla certificazione di handicap (Legge 104/1992).Per comprendere il reale impatto di questa formulazione dei nuovi criteri (che ci auguriamo possano essere profondamente rivisti), rimandiamo alle simulazioni in fondo all’articolo.
L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.Nella bozza di decreto la definizione di patrimoni (mobiliari e immobiliari) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE.
È inclusa nell’elenco dei fabbricati anche la casa di abitazione: i valori computati sono quelli adottati anche per l’IMU.
Dal valore di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, l’ammontare dell’eventuale debito residuo derivante da un eventuale mutuo.
Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a tre quarti.
Anche sul patrimonio mobiliare (azioni, titoli, partecipazioni azionarie, masse patrimoniali ecc.) è prevista una franchigia massima di 5.000 euro.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE. Viene cioè sommato all’Indicatore della Situazione Reddituale, prima di essere diviso per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le scale di equivalenza
L’articolo 5 indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.
Numero componenti |
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
Nella bozza di decreto in via di definizione la tabella rimane uguale, ma vengono modificati i parametri aggiuntivi e cioè:
-
incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;
-
maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:
a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati.
Scomparirebbe, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 attualmente previsto “per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. “
Il motivo, teoricamente, è attribuibile alla contemporanea introduzione della franchigia di 3500 e 5000 euro rispettivamente per le “disabilità medie” e per le “disabilità gravi” o “non autosufficienze”.
L’introduzione della franchigia al posto del parametro aggiuntivo dovrebbe avvantaggiare di più i redditi più bassi.
Come si applica l’ISEE?
Uno dei maggiori problemi applicativi attuali, che peraltro generano contenzioso, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire l’ISEE e, quindi, i relativi limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.Il tentativo è di fissare un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nella bozza di decreto in via di elaborazione. L’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione.
Tuttavia la bozza di decreto prevede comunque una “via di fuga” per le Regioni e i Comuni: quando “necessario” possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
Questo potrebbe consentire di introdurre altri elementi “restrittivi” quando l’ISEE non consenta di ridurre i potenziali utenti “agevolati”.
Il rischio è che l’attuale contenzioso si trasferisca dall’ISEE ai “criteri ulteriori” che gli enti possono adottare.
ISEE familiare o ISEE individuale
Un altro dei rilevanti motivi di contenzioso di questi anni in ambito di partecipazione alla spesa, è stato il condizionamento negativo all’opportunità di considerare il solo ISEE (o reddito) personale e non quello familiare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave.La bozza di decreto affronta anche questo aspetto: in alcuni specifici casi non si farà più riferimento alla composizione “classica” del nucleo familiare, ma ad una composizione più “vantaggiosa”.
In quali casi? Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.
Un esempio: persona paraplegica,
coniugata, con due figli minori e la suocera convivente; il nucleo di
riferimento esclude la suocera ed vengono computate 4 persone (parametro
2,46 + eventuali maggiorazioni).
Un altro esempio: maggiorenne
con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo
caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e il nucleo
di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro
1).
Nella sostanza non esiste più l’ISEE individuale come previsto dalla pur controversa normativa attuale.L’ipotesi prospettata tende a favorire persone adulte con disabilità gravi che vivono in famiglia e che, verosimilmente, non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare. Sono al contrario svantaggiati le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia.
Va sottolineato, invece, che questa ipotesi “di favore” non riguarda i minori.
Su quali prestazioni si applica l’ISEE
Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.Nella bozza di decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito. Le nuove soglie, che entreranno in vigore dal primo gennaio 2013 riguardano:
-
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8500 euro)
-
l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.500 euro.
Come detto, il testo-bozza del decreto è ancora in fase di ridefinizione. È, quindi, possibile che nelle prossime settimane intervengano aggiustamenti o correzioni migliorative.
28 giugno 2012
Carlo GiacobiniDirettore responsabile di HandyLex.org
Simulazioni - comparazione indicatore situazione reddituale (ISR)
Le simulazioni che seguono si riferiscono ai soli indicatori della situazione reddituale, dando per fissa ed eguale la situazione patrimoniale (sulla quale non incide la presenza di una persona disabile nel nucleo).Le simulazioni evidenziano gli effetti delle misure introdotte dal decreto in via di elaborazione e cioè:
-
computo delle provvidenze assistenziali agli invalidi civili ai fini
dell’ISR (indicatore della situazione reddituale), inclusi voucher,
bonus, assegni di cura, contributi per la vita indipendente;
-
eliminazione del parametro aggiuntivo di 0,50 previsto in precedenza
nel caso di presenza nel nucleo di una persona con invalidità
superiore al 66%;
-
introduzione della deduzione forfettaria di 3500 euro per ogni
persona con disabilità media e 5000 per ogni persona con disabilità
grave o non autosufficiente presente nel nucleo
-
introduzione della deduzione fino a 6000 euro per spese sanitarie per disabili;
-
introduzione della deduzione fino a 5000 euro delle spese per
badanti e assistenza personale riservata ai soli non autosufficienti
Caso 1.
Famiglie di 4 componenti; con identico reddito IRPEF (35.000)Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: minore con disabilità, titolare di indennità di frequenza. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave, titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un contributo per l’assistenza domiciliare (totale 5000 euro). 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo in forma di voucher (totale 12000 euro). 2000 euro di spese sanitarie annue. 9000 euro di spese per badanti, di cui solo 5000 ammesse.
|
Domani |
Ieri |
A. 4 componenti senza disabili |
14227,6 |
14227,6 |
B. 4 componenti figlio disabilità media |
13406,5 |
11824,3 |
C. 4 componenti figlio disabilità grave |
13414,6 |
11824,3 |
D. 4 componenti figlio non autosufficiente |
14227,6 |
11824,3 |
Caso 2.
Famiglie di 2 componenti; con identico reddito IRPEF (25.000)Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: minore con disabilità, titolare di indennità di frequenza. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave, titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un contributo per l’assistenza domiciliare (totale 6000). 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo per l’assistenza domiciliare (totale 14000). 2000 euro di spese sanitarie annue. 7000 euro di spese per badanti, di cui solo 5000 ammesse.
|
Domani |
Ieri |
A. 2 componenti senza disabili |
15923,6 |
15923,6 |
B. 2 componenti, uno disabile medio |
14636,9 |
12077,3 |
C. 2 componenti, uno disabilità grave |
15286,6 |
12077,3 |
D. 2 componenti, uno non autosufficiente |
17197,5 |
12077,3 |
Caso 3.
Famiglie di 3 componenti; con identico reddito IRPEF (30.000)Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: persone con disabilità, titolare di assegno ai. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave, titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un voucher per l’assistenza indiretta. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo per la vita indipendente. 3000 euro di spese sanitarie annue. 7000 euro di spese per badanti, di cui solo 5000 ammesse.
|
Domani |
Ieri |
A. 3 componenti senza disabili |
14705,9 |
14705,9 |
B. 3 componenti, uno con disabilità media |
13225,5 |
11811,0 |
C. 3 componenti, uno con disabilità grave |
13235,3 |
11811,0 |
D. 3 componenti, uno non autosufficiente |
15343,1 |
11811,0 |
Simulazioni su famiglie con non autosufficienti che percepiscono contributi in forma di assegni di cura o di contributi su progetti per la vita indipendente.
Da far notare che nella maggioranza delle Regioni le spese per l’assistenza personale devono essere effettivamente documentate e quindi sostenute. Spesso, quindi, le spese per badanti o assistenti sono molto superiori al limite di 5000 euro previsto dalla bozza di decreto.Caso 4.
Famiglie di 4 componenti; con identico reddito IRPEF (35.000)Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: minore con disabilità, titolare di indennità di frequenza. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave, titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un contributo per l’assistenza domiciliare. 2000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo per la vita indipendente (1500 euro/mese). 6000 euro di spese sanitarie annue. 12000 euro di spese per badanti, di cui però solo 5000 ammesse alla detrazione.
|
Domani |
Ieri |
A. 4 componenti senza disabili |
14227,6 |
14227,6 |
B. 4 componenti figlio disabilità media |
13406,5 |
11824,3 |
C. 4 componenti figlio disabilità grave |
13414,6 |
11824,3 |
D. 4 componenti figlio non autosufficiente |
18821,1 |
11824,3 |
Caso 5.
Famiglie di 3 componenti; con identico reddito IRPEF (30.000)Famiglia A: non ci sono persone con disabilità.
Famiglia B: persone con disabilità, titolare di assegno ai. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia C: persona disabilità grave, titolare di pensione per invalidità al 100% oltre ad un voucher per l’assistenza indiretta. 3000 euro di spese sanitarie annue.
Famiglia D: persona non autosufficiente con pensione di invalidità, indennità di accompagnamento e contributo per la vita indipendente (1500 euro/mese). 6000 euro di spese sanitarie annue. 12000 euro di spese per badanti, di cui però solo 5000 ammesse alla detrazione.
|
Domani |
Ieri |
A. 3 componenti senza disabili |
14705,9 |
14705,9 |
B. 3 componenti, uno con disabilità media |
13225,5 |
11811,0 |
C. 3 componenti, uno con disabilità grave |
13235,3 |
11811, |
D. 3 componenti, uno non autosufficiente |
20245,1 |
11811,0 |
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