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sabato 8 settembre 2012

ISEE: arriva l'emendamento governativo

Aggiornamento: in sede di approvazione in Commissione bilancio, l'articolo 5 è stato ulteriormente emendato, apportando una correzione alla parte che riguarda i nuovi criteri di definizione della composizione del nucleo familiare. Si dovrà considerare anche la presenza nel nucleo di persone con disabilità a carico. (14 dicembre 2011)


Il testo del decreto-legge 201/2011, il cosiddetto decreto “salva Italia”, come noto è in discussione in Commissione Bilancio della Camera. In quella sede è stato presentato un emendamento governativo (presentato dai relatori del testo) che dovrebbe corregge il testo del decreto, prima del suo approdo in aula per la votazione.
Fra gli altri interventi viene completamente riscritto l'articolo 5, quello che riguarda i nuovi criteri di calcolo e le nuove modalità di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, cioè di quello strumento attualmente usato ai fini dell’accesso a prestazioni e servizi sociali, ma anche tariffe agevolate. Come già scritto su queste colonne l’ISEE è indissolubilmente legato alla questione della partecipazione alla spesa per le prestazioni sociali. [si veda l'articolo Le politiche sociali nel Decreto "salva Italia"]
Se il testo precedente lasciava solo intuire alcune intenzioni, ma si prestava a interpretazioni non necessariamente negative, la nuova formulazione è più serrata e stringente nell’indicare le linee entro le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà poi emanare i decreti applicativi. I decreti dovranno essere approvati entro la fine di maggio 2012 e le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.
Il nuovo testo richiama, per altro, alcuni elementi già presenti nel disegno di legge 4566 che Ministro Tremonti depositò alla Camera, il 29 luglio 2011 e recante “Delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale”, attualmente in discussione presso la stessa Commissione Bilancio.
Ma vediamo come dovrebbe essere rivisto l’ISEE in base anche all'emendamento governativo.

Patrimonio e reddito

Secondo l’emendamento, nel calcolo del futuro ISE (situazione economica) dovrà pesare maggiormente la componente del patrimonio di ciascun componente del nucleo. Non si fa, ovviamente, riferimento alcuno all'eventuale ISE personale.
Nel “patrimonio” abitualmente si considera quello mobiliare e quello immobiliare e cioè titoli e depositi bancari, abitazioni, terreni ecc.
Si terrà quindi in maggiore considerazione ciò che una famiglia, nella sua interezza, possiede in termini di ricchezza.
Ma cambieranno anche le regole rispetto a ciò che una famiglia introita in termini di reddito, considerando in questo anche somme che attualmente non lo sono considerate e sono esentate dall’imposizione fiscale.
Per fare un esempio, sono esenti da imposizione fiscale tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi, alcune borse di studio, l’assegno sociale.
In seguito all’emendamento approvato potranno essere conteggiate alla stregua di altri redditi: da lavoro, da pensione, da terreni, da rendite finanziarie.

La composizione del nucleo

Nella riformulazione di criteri di calcolo dell’ISEE (situazione economica equivalente) si dovrà tenere conto dei carichi familiari “in particolare dei figli successivi al secondo”. Una maggiore attenzione, quindi, alla numerosità delle famiglie (attenzione, sempre che tale “numerosità” derivi dai figli e non da altri gradi di parentela).
L'ulteriore formulazione approvata dalla Commissione prevede che la stessa maggiore attenzione spetti anche nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità, eventualità non contemplata nella prima versione del testo.

I campi di applicazione

Come già evidenziato in queste colonne, attualmente l’ISEE è applicato per un numero molto limitato di servizi sociali e benefici, mentre viene escluso per altri. Per l’accesso a prestazioni monetarie (pensioni, assegni indennità) e altri servizi si fa abitualmente riferimento al reddito personale o, per alcune provvidenze o maggiorazioni, anche quello del coniuge. Nessuna agevolazione fiscale è attualmente legata all’ISEE; alcuni benefici fiscali sono esclusi o rimodulati al di sopra di prefissate soglie reddituali (es. carichi di famiglia) personali.
Il nuovo articolo 5, prevede espressamente l’emanazione di decreto applicativo che elenchi le “situazioni” alle quali verrà applicato il nuovo ISEE e cioè:
  • le agevolazioni fiscali (es. carichi di famiglia, spese di assistenza, ecc.)
  • le agevolazioni tariffarie (elettricità, gas, asporto rifiuti ...)
  • le provvidenze di natura assistenziale (es. pensione e indennità per gli invalidi civili, assegni e pensioni sociali ecc.)
Dal primo gennaio 2013, le agevolazioni non possono più essere riconosciute alle persone in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.
Il nuovo testo raccomanda la differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni il che potrebbe consentire una certa elasticità nella definizione di soglie o criteri diversa a seconda del tipo di prestazioni.
Scompare dal nuovo testo il riferimento “anche” al reddito personale: in precedenza era ammesso che il nuovo ISEE “convivesse” con gli eventuali limiti reddituali personali prefissati.

Fisco e assistenza

La maggiore potenziale novità è l’applicazione dell’ISEE alle agevolazioni fiscali e alle provvidenze assistenziali.
Se, a tutta prima, l’intervento può apparire come uno strumento perequativo che possa addirittura permettere di ampliare la concessione di provvidenze (soprattutto monetarie) ad una una platea di beneficiari ora esclusi, la lettura complessiva del nuovo articolo costringe ad una maggiore prudenza. Si precisa infatti che dall’attuazione del nuovo articolo “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” E, in aggiunta, la parte finale dell’articolo prevede espressamente l’acqusizione di risparmi rispetto all’attuale quadro.
Inoltre la formulazione dell’articolo consente di applicare l’ISEE anche a situazioni in cui oggi non sono previsti i limiti reddituali. Il caso più evidente è quello dell’indennità di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi. Il che significa che una parte di attuali titolari, non definibile per ora, potrebbe perdere il diritto all’indennità di accompagnamento.

I risparmi

Il precedente testo prevedeva che i risparmi confluissero nel Fondo per le Politiche Sociali (finanziato con 69 milioni per il 2012 e 44 per il 2013) ma veniva posto il vincolo di destinazione (famiglie numerose, donne, giovani).
Nella nuova formulazione, questo vincolo di destinazione scompare, mantenendo però la destinazione (non prevedibile in quanto ad importo) al Fondo per le Politiche Sociali.

I controlli e nuove funzioni all'INPS

Il nuovo articolo introduce il rafforzamento dei controlli non solo sull’ISEE, ma anche sulle prestazioni sociali correlate.
Gli enti erogatori di queste prestazioni dovranno inviare per via telematica all’INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Verrà costituita, presso l’INPS, una banca dati delle prestazioni sociali agevolate.
Merita di ricordare che tale indicazione riprende quanto già previsto dal disegno di legge di delega fiscale e assistenziale proposta dal Ministro Tremonti (articolo 10, comma 1, lettera f) che profilava la costituzione della banca dati unica e del fascicolo elettronico personale e familiare.
Rimane invece da comprendere se i relativi risparmi saranno conteggiati fra quelli richiesti dalla "clausola di salvaguardia" (articolo 18 del decreto legge Monti): interventi in ambito fiscale e assistenziale necessari a scongiurare l'aumento (a regime) di 2,5 delle aliquote IVA.

Aggiornamento: il cosiddetto "decreto salva-Italia" è stato definitivamente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La norma di riferimento è la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12 dicembre 2011

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