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venerdì 7 settembre 2012

Controllo sugli invalidi: Piano straordinario 2012

Con il 2012 si conclude il massiccio piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Al termine del piano per il 2012, le posizioni controllate saranno 800.000: 200.000 nel 2009, 100.000 nel 2010, 250.000 sia per il 2011 che per il 2012.
Nel corso degli anni è stata modificata anche la modalità di definizione del campione da sottoporre a verifica. Riassumiamo di seguito i criteri adottati da INPS.
Anni
Controlli
Criteri di campionamento
2009
200.000
Invalidi maggiorenni di età inferiore ai 78 anni; il campionamento è proporzionato all’incidenza territoriale degli invalidi civili per abitanti.
Esclusi dai controlli le persone affette dalle patologie di cui al DM 2 agosto 2007 (gravi stabilizzate o ingravescenti).
2010
100.000
I titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni; gli invalidi parziali di età compresa fra i 40 e i 60 anni. Il campione è estratto su chi percepisce assegni o indennità da prima del 1° aprile 2007
Esclusi dai controlli le persone affette dalle patologie di cui al DM 2 agosto 2007.
2011
250.000
Come nel 2010 e come campione aggiuntivo gli invalidi civili, ciechi civili e sordi – titolari di provvidenze economiche – il cui certificato di invalidità preveda una revisione fra luglio e dicembre 2011.

2012

Per il 2012, INPS ha fissato i criteri con il Messaggio 19 aprile 2012, n. 6796. Il Messaggio ricalca le indicazioni già fornite con la Circolare 76/2010 e con il Messaggio 6763/2011.
Pertanto il campione 2012 sarà estratto fra:
  • gli invalidi titolari di provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell’anno (esclusi quelli per la quale la scadenza è prevista entro due mesi dal Messaggio); non viene fissato alcun limite di età;
  • i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;
  • i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.

La procedura

L’INPS richiederà alle Aziende Usl l’invio dei fascicoli sanitari relativi alle persone selezionate per la verifica.
Contestualmente invierà alle persone selezionate per la verifica una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere.
Nel caso in cui il Cittadino, entro 15 giorni, non invii la documentazione richiesta o questa sia insufficiente (lo decide sempre l’INPS), riceve una convocazione a visita.
Se invece la documentazione viene ritenuta sufficiente per poter effettuare una valutazione sugli atti (cioè in base alle sole certificazioni, referti, cartelle cliniche), l’INPS si riserva diverse possibilità.
La prima è di confermare la prestazione erogata.
La seconda di applicare quanto previsto dal DM 2 agosto 2007, cioè di riconoscere che si tratta di una patologia grave stabilizzata o ingravescente ed escludere la persona da ulteriori verifiche.
E infine la terza ipotesi è quella della rettifica dei precedenti verbali di invalidità precedente e, quindi, di revocare la pensione, l’indennità o l’assegno.
L’istituto della rettifica - già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro – è stato esteso anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa) dal secondo comma dell’articolo 10 del Decreto legge 78/2010 (Legge 122/2010).
Consente, appunto di rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione.
L’INPS applica nel senso più estensivo questa possibilità, riservandosi la rettifica anche solo sulla base della documentazione presentata, senza procedere a nessuna visita e valutazione oggettiva della persona.

L’accertamento dell’handicap

Lo scorso anno, nel commentare il Messaggio 6763/2011, rilevammo un paradosso nella comunicazione dell’INPS.
Vi era prevista ana prassi non vantaggiosa per il Cittadino: l’INPS, in base a quel Messaggio, ha effettuato le verifiche – in caso di revisione già prevista fra luglio e dicembre 2011 – solo per la titolarità di provvidenze economiche. Non ha verificato, quindi, nelle stesse persone lo stato di handicap (Legge 104/1992) anch’esso in revisione .
Pertanto la persona con invalidità ed handicap riconosciuti e per i quali era prevista una contemporanea rivedibilità, ha dovuto sottoporsi a due visite – una all’INPS (invalidità) e una all’ASL (handicap) – anziché una sola, con disagio doppio e doppia spesa per l’Erario.
Opportunamente, il Messaggio 6796 del 19 aprile 2012, corregge le indicazioni precedenti: il programma di verifiche straordinarie dell’anno 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Rimane invece immutata l’altra indicazione (ormai prassi) già espressa in precedenza da INPS.
L’INPS infatti in occasione delle verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile, non riconosce una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata.
Nella sostanza: l’INPS non riconosce mai l’aggravamento. Per richiederne il riconoscimento il Cittadino deve presentare una nuova istanza di accertamento e sottoporsi ad ulteriore visita di accertamento, con un sovraccarico anche per l’Erario.
22 aprile 2012

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