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sabato 8 settembre 2012

Agevolazioni fiscali e tributari: concetti generali

Dovendo affrontare i temi correlati alle agevolazioni fiscali e tributarie è necessario avere chiari alcuni concetti basilari o che ricorrono con maggiore frequenza in questo ambito legislativo.
L'imposta: è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva - con modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito.
Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l'oggetto dell'imposta (su cosa si paga); la fonte o l'aliquota (cioè l'ammontare in valori assoluti o percentuali del prelievo tributario).
L'imposta diretta: è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito).
L'esempio più noto di imposta diretta è l'IRPeF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).
L'imposta indiretta: è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione).
Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi.
Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
La tassa: per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.
Agevolazioni: la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dal peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'IVA al 4%, l'esenzione della tassa automobilistica).
Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: IVA, IRPeF (imposte sui redditi), tasse di concessione governativa, tasse automobilistiche.
Ancora due concetti da chiarire in relazione alla denuncia dei redditi; per ora chiariamo solo il meccanismo di calcolo. In sede di denuncia annuale dei redditi è possibile far valere alcune spese sostenute, e riconosciute dallo Stato come peculiari, applicando due diversi strumenti: la detraibilità e la deducibilità.
Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 1998 possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIIRR) e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve allo Stato euro 190
Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro.
Leggi di riferimento; la produzione normativa in ambito fiscale e tributario è frequente e incessante e ciò richiede un aggiornamento continuo; gli stessi contenuti di questo breve documento potrebbero essere superati già fra qualche mese. In ogni caso i riferimenti legislativi, che vengono modificati continuamente, sono tre:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; è il provvedimento che regolamenta la modalità di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, e delle relative aliquote.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi."; viene spesso richiamato con l'abbreviazione TUIIRR oppure TUIR. E' il provvedimento che regola, appunto, le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle società, delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), ecc. Anche questo provvedimento viene continuamente rivisto e modificato.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse di concessione governativa". Interessa marginalmente nello svolgimento del presente documento, ma lo citiamo per completezza.

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