Dovendo affrontare i temi correlati alle agevolazioni fiscali e
tributarie è necessario avere chiari alcuni concetti basilari o che
ricorrono con maggiore frequenza in questo ambito legislativo.
L'imposta: è una
parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una
società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva - con
modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito.
Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l'oggetto dell'imposta (su cosa si paga); la fonte o l'aliquota (cioè l'ammontare in valori assoluti o percentuali del prelievo tributario).
L'imposta diretta:
è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa
esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con
un servizio o una prestazione (il reddito).
L'esempio più noto di
imposta diretta è l'IRPeF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei
redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando
viene versato lo stipendio).
L'imposta indiretta:
è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui
questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata
(es. fruizione di un servizio o di una prestazione).
Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi.
Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
La tassa: per
poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a
Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli
delle tasse amministrative o giudiziarie.
Agevolazioni:
la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto
della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle
concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità
dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza
ecc.), oppure dal peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale
imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni
investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'IVA al 4%,
l'esenzione della tassa automobilistica).
Agevolazioni per le persone
con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che
riguarda: IVA, IRPeF (imposte sui redditi), tasse di concessione
governativa, tasse automobilistiche.
Ancora due concetti da chiarire in relazione alla denuncia dei
redditi; per ora chiariamo solo il meccanismo di calcolo. In sede di
denuncia annuale dei redditi è possibile far valere alcune spese
sostenute, e riconosciute dallo Stato come peculiari, applicando due
diversi strumenti: la detraibilità e la deducibilità.
Detraibilità: Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale;
ad esempio le spese sanitarie sostenute nel 1998 possono essere
detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono
indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIIRR) e dalle
istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è,
quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla
detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve
allo Stato euro 190
Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo.
Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la
spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell'imposta dovuta allo
Stato sarà effettuato su 18.000 euro.
Leggi di riferimento;
la produzione normativa in ambito fiscale e tributario è frequente e
incessante e ciò richiede un aggiornamento continuo; gli stessi
contenuti di questo breve documento potrebbero essere superati già fra
qualche mese. In ogni caso i riferimenti legislativi, che vengono
modificati continuamente, sono tre:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; è il
provvedimento che regolamenta la modalità di applicazione dell'Imposta
sul Valore Aggiunto, e delle relative aliquote.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi."; viene spesso
richiamato con l'abbreviazione TUIIRR oppure TUIR. E' il provvedimento
che regola, appunto, le imposte sui redditi delle persone fisiche, delle
società, delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale),
ecc. Anche questo provvedimento viene continuamente rivisto e
modificato.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
"Disciplina delle tasse di concessione governativa". Interessa
marginalmente nello svolgimento del presente documento, ma lo citiamo
per completezza.
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