La Corte, richiamando un proprio precedente specifico nei princìpi posti a base della sentenza n. 187 del 2010, ha sottolineato che occorre verificare se, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa in considerazione «integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di "bisogni primari" inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare...».
In tale quadro di riferimento, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento della indennità di frequenza abbia una finalità direttamente riconducibile alla salvaguardia delle esigenze di cura e di assistenza di persone minorenni portatrici di patologie significative ed invalidanti e, come tali, direttamente inquadrabili nell'ambito di quegli interventi di natura solidaristica che l'ordinamento è chiamato ad approntare. Questo va dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale.
In conseguenza di tutte le considerazioni proposte, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Già in precedenza la Corte era intervenuta in modo del tutto analogo, in materia di concessione di altre provvidenze economiche agli invalidi civili pur extracomunitari. Con la sentenza del 14 gennaio 2009, n. 11 si era espressa sulla pensione di inabilità agli invalidi civili al 100%. Con la precedente sentenza del 29 luglio 2008, n. 306 si era invece pronunciata in materia di indennità di accompagnamento.
23 gennaio 2012
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