Come tutte le leggi di delega, sono indicati i principi generali e gli ambiti su cui il Governo è autorizzato, successivamente, a legiferare con propri decreti legislativi.
Ci concentriamo qui sulla seconda parte (art. 10) del disegno di legge, quella che riguarda la riforma assistenziale.
Riforma limitata
Il titolo stesso dell’unico articolo che riguarda la “riforma assistenziale” fa comprendere che non si tratta di una profonda ristrutturazione del comparto quanto piuttosto di “interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale”.Le linee di azione sono comunque molto rilevanti per moltissimi Cittadini, per molte Amministrazioni locali e per un numero potenzialmente significativo di Associazioni di volontariato chiamate a gestire alcuni servizi.
I decreti legislativi del Governo – che ha tempo due anni per emanarli – saranno finalizzati “alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali”.
Balza all’occhio l’assenza di ogni riferimento ai livelli essenziali di assistenza.
Su questi principi generalissimi, che vedono una restituzione ai Comuni di alcune competenze e un coinvolgimento del no-profit, il disegno di legge individua una serie di criteri direttivi.
ISEE
Il primo criterio risiede nella revisione dell’ISEE (l’indicatore di situazione economica equivalente), con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare. Va rammentato che l’ISEE già considera la composizione del nucleo familiare e che alcuni quozienti sono già applicati se sono presenti minori, disabili o anziani. È, quindi, difficile intuire quali siano le reali intenzioni del Governo: se far pesare di più determinate situazioni di potenziale disagio, oppure attribuirvi un peso inferiore. Inoltre va rammentato che abitualmente l’ISEE viene applicato quando si richiedono prestazioni sociali agevolate; è cioè uno strumento usato per definire la partecipazione alla spesa. L’attenzione prioritaria all’ISEE significa che si intende conferire una maggiore efficacia agli strumenti per la partecipazione alla spesa.Ed infatti il secondo criterio indicato prevede il riordino dei criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l’accesso alle prestazioni socio assistenziali. Si noti che non solo si fa riferimento al reddito ma addirittura al patrimonio (es. abitazione, risparmi ecc.).
Armonizzazione
Il terzo criterio è un “classico” delle leggi di delega: l’armonizzazione. In questo caso ad essere armonizzati sono i “diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno”. Essendo il concetto di “armonia” piuttosto fluttuante, questo genere di delega consente spesso al Legislatore di abrogare o introdurre disposizioni al di là degli intenti originari, con largo margine di discrezionalità.Il disegno di legge sostiene la necessità di armonizzare al fine di “evitare duplicazioni e sovrapposizioni”; “favorire una adeguata responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale”. Ed infine, come ultima motivazione, un altro “classico”: l’integrazione dei servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali, refrain che ritorna nella normativa di settore da almeno vent’anni.
Indennità di accompagnamento
Un quarto criterio è quanto mai ambiguo: “istituzione per l’indennità di accompagnamento di un fondo per l’indennità sussidiaria alla non-autosufficienza”. Non si comprende se tale indennità sussidiaria alla non-autosufficienza sarà integrativa dell’indennità di accompagnamento oppure se la sostituirà e come. Quello che segue nel testo del disegno di legge non aiuta a disvelare l’arcano.Il Fondo sarà ripartito tra le Regioni, “in base a standard afferenti alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa, nonché a fattori ambientali specifici”. È forse una misura a favore della popolazione anziana non autosufficiente?
A questa “indennità sussidiaria alla non-autosufficienza” vengono poi attribuiti dei compiti “salvifici”: favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali (ancora); favorire la libertà di scelta dell’utente; diffondere l’assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, no-profit, Onlus, cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali.
Certo è che, al di là nella ermetica definizione, il criterio instilla una curiosa attesa nei Cittadini e, financo, nelle organizzazioni no-profit che potrebbero trarre nuova linfa per le loro attività.
La carta acquisti
La carta acquisti, “soluzione” cara a questo Governo ma sinora un po’ debole in quanto ad effetti positivi, è il quinto criterio. L’intero sistema sarà trasferito ai Comuni singoli e associati, senza una previsione di maggiore spesa. Anzi, lo scopo è di “integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali”.Ancora INPS
E come ultimo criterio: nuove competenze per INPS.All’Istituto verrà attribuita (anche) la competenza relativa all’erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con Regioni ed Enti locali.
E, sempre all’INPS, verrà attribuito il compito di “schedatura” o, più precisamente, di organizzazione del “fascicolo elettronico della persona e della famiglia attraverso la realizzazione di un’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni di tutte le amministrazioni pubbliche”.
Iter
Il disegno di legge deve ora essere formalmente depositato alla Camera, essere discusso, emendato, approvato dai due rami del Parlamento, quindi essere firmato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo successivamente il Governo potrà elaborare i testi e sottoporli alle Camere per un parere non vincolante, prima di approvarli definitivamente. Un iter piuttosto lungo nel quale interverranno anche una serie di consultazioni con la conferenza Stato Regioni e con le parti sociali.
1 luglio 2011
Carlo GiacobiniDirettore responsabile di HandyLex.org
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Testo non ufficiale del Disegno di Legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale"
(Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011)
PARTE PRIMA: RIFORMA FISCALE
(omissis)
PARTE SECONDA: RIFORMA ASSISTENZIALE
ART. 10
(Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale)
1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, comma 2, lett. m) e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) revisione degli indicatori di situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;
2) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l’accesso alle prestazioni socio assistenziali;
3) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:
a) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
b) favorire una adeguata
responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da
parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno,
con meccanismi inerenti al federalismo fiscale;
c) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali;
4) in particolare, istituzione per l’indennità di accompagnamento di
un fondo per l’indennità sussidiaria alla non-autosufficienza ripartito
tra le Regioni, in base a standard afferenti alla popolazione residente e
al tasso di invecchiamento della stessa, nonché a fattori ambientali
specifici, al fine di:
a) favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali;
b) favorire la libertà di scelta
dell’utente; diffondere l’assistenza domiciliare; finanziare
prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati
sussidiariamente via volontariato, non profit, Onlus, cooperative e
imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali quando,
rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di
efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;
5) in particolare, trasferimento ai Comuni, singoli o associati, del
sistema relativo alla carta acquisti con lo scopo di identificare i
beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche
con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale,
di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta
acquisti attraverso le proprie reti relazionali;6) attribuzione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle competenze relative a:
a) erogazione delle prestazioni
assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario
diretto, in coordinamento con Regioni ed Enti locali;
b) organizzazione del fascicolo
elettronico della persona e della famiglia attraverso la realizzazione
di un’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e
assistenza, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di monitorare lo stato
di bisogno e il complesso delle prestazioni di tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’art.81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.
4. Riguardo alle Regioni a Statuto speciale l’esercizio della delega avviene in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.
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