La disposizione rappresenta una prima dimostrazione di interesse nei confronti dei sovraccarichi amministrativi cui sono indubbiamente sottoposte le persone con disabilità nel richiedere il riconoscimento del proprio status o per accedere a diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli anni.
In realtà il testo governativo influisce in modo ancora molto marginale in un ambito in cui le sovrapposizioni, le disomogeneità definitorie, le ridondanze sono immense e verosimilmente non risolvibili solo con interventi di semplificazione, ma con una profonda riforma dell’intero comparto.
I sovraccarichi, inoltre, non sono solo per il Cittadino. Se, a ben vedere, si rilevassero i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per controlli, valutazioni e verifiche, sarebbero evidenti gli enormi sprechi e la sottrazione di risorse alla ordinaria gestione delle attività sanitarie e sociali.
Verbali più dettagliati
Va detto che la definizione "certificato unico per i disabili" adottato giornalisticamente, è molto lontana dalla realtà dei fatti. Continueranno ad essere richiesti i verbali di invalidità, cecità e sordità civile, come pure quello di handicap (legge 104/1992) o quello per l'iscrizione alle liste di collocamento (legge 68/1999). Il Legislatore ha "solo" opportunamente rilevato un paradosso: i verbali che a vario titolo stabiliscono l'invalidità o altro, sono troppo spesso incompleti e costringono il Cittadino ad ulteriori accertamenti ed ha sanato, per ora, due situazioni (agevolazioni fiscali sui veicoli e contrassegno invalidi).Ciò premesso, vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova disposizione.
La prima indicazione riguarda proprio la redazione dei verbali di invalidità o di handicap normalmente rilasciati dall’INPS dopo gli accertamenti sanitari (presso la ASL) e le verifiche di rito ad opera dello stesso Istituto.
Questi verbali sono essenziali non solo per le eventuali pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” necessario per la circolazione e la sosta agevolata.
Tuttavia, accade spesso che quei verbali non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti ad ulteriori condizioni richieste invece per l’accesso a benefici e agevolazioni.
Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di invalidità, ora del verbale di handicap (Legge 104/1992) in cui siano indicate anche le tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di deambulazione; persona con ridotte o impedite capacità motorie; persona con disabilità mentale o psichica).
Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il Cittadino e un secondo “passaggio” in Commissione.
La nuova disposizione prevede che obbligatoriamente nei nuovi verbali siano riportate anche quelle voci.
In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, pur senza una indicazione normativa specifica, è già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali (informatizzati) riporta anche le voci “fiscali”. Ora la nuova veste dei verbali sarà imposta per legge.
Contrassegno invalidi
Diversa e più interessante è la novità relativa al rilascio del contrassegno. L’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio di quel contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.Il Regolamento prevede, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.
Di fatto la nuova disposizione opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
In tal modo si evitano inutili duplicazioni di visite di accertamento.
Norme antielusive
Il comma successivo prevede, correttamente, una misura antielusiva: quando di presenta un verbale di invalidità o di handicap ai fini dell’accesso a benefici o agevolazioni, si dovrà dichiarare che il verbale è conforme all’originale, ma soprattutto che non è stato revocato o rivisto successivamente al primo rilascio.Delega per la semplificazione
Potenzialmente rilevante la delega prevista dal terzo comma, anche se le procedure (si tratta di un decreto interministeriale su cui viene richiesto anche il parere della Conferenza Stato-Regioni) non lasciano prevedere tempi brevi.Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti “volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate (…) attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica”.
Lacune
Come già detto, la volontà di semplificazione traspare in modo netto, ma è da ritenere che gli interventi di revisione normativa debbano riguardare non solo e non tanto i verbali e i certificati, ma piuttosto i criteri e le condizioni di accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni.Alla quasi totalità dei commentatori non è ben chiaro quale sia l’estensione e il volume (oltre che il costo) degli oneri amministrativi relativi alla disabilità e alla non autosufficienza. Pubblichiamo, quindi, in questo sito un sintetico dossier che ripercorre i principali oneri che una persona con disabilità incontra nella sua vita.
27 gennaio 2012
Nessun commento:
Posta un commento